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La nuova versione della ISO 10993-17 è stata pubblicata il 13 settembre 2023 a distanza di piu di 20 anni dalla precedente versione. La prima differenza è evidenziabile già dal titolo “Toxicological risk assessment of medical device constituents” invece del ben noto “Establishment of allowable limits for leachable substances”.

Lo standard include diagrammi di flusso schematici per dimostrare come la valutazione del rischio tossicologico si inserisce nel processo di gestione del rischio dei dispositivi medici e nelle critiche attività di preparazione dei report di valutazione del rischio tossicologico.

Durante il processo di identificazione del pericolo, devono essere raccolte le informazioni tossicologiche sui costituenti chimici utilizzando più fonti, e devono essere identificati come punto di partenza (POD) i valori, ad esempio, di NOAEL, LOAEL o BMD derivanti da uno studio tossicologico pertinente in base all’endpoint da analizzare. I criteri di selezione e ricerca devono essere documentati e giustificati. Devono essere valutate e stabilite l’affidabilità e la qualità dei dati. Quando le informazioni sulla tossicità della sostanza chimica non sono disponibili, una sostanza chimica strutturalmente simile, ovvero un analogo, con adeguate informazioni sulla tossicità può consentire una valutazione read-across.

 

I nuovi concetti base:

Uno dei cambiamenti critici nella norma ISO 10993-17 è l’introduzione di un nuovo concetto: toxicological screening limit (TSL). Una TSL è una dose di esposizione cumulativa in un periodo di tempo specifico per un costituente identificato che non induce effetti significativi sulla salute. Un TSL è espresso in microgrammi al giorno. È possibile utilizzare il TSL per valutare se la quantità totale di un costituente chimico identificato è troppo bassa per produrre genotossicità, cancro, tossicità sistemica (ad esempio acuta, subacuta, subcronica, cronica) o tossicità riproduttiva o dello sviluppo. Non è necessaria alcuna valutazione del rischio tossicologico se la quantità totale di un costituente chimico è inferiore al TSL. L’obiettivo principale dell’attuazione del TSL è ridurre l’onere per i tossicologi e concentrare la valutazione del rischio tossicologico sui costituenti chimici potenzialmente dannosi. I TSL si applicano ai costituenti chimici identificati e alla quantità totale presente nel, su o estratta dal dispositivo medico.

La dose di esposizione (EED) è una quantità di sostanza chimica che entra in contatto con l’individuo in un tempo specificato. Dovrebbe riflettere la quantità massima di esposizione al costituente chimico a cui un individuo potrebbe esporsi (scenario peggiore) in base all’uso previsto del dispositivo medico. Le informazioni derivanti dai test sugli estraibili e dalla cinetica di rilascio dell’estraibile potrebbero aiutare a stimare una dose di esposizione clinicamente rilevante. I dispositivi applicabili a popolazioni di individui sensibili (come possono essere i bambini e i neonati) possono richiedere unulteriore arrangiamento della dose di esposizione basata sui pesi corporei che differiscono dalla media degli adulti. Se due o più costituenti chimici presentano la stessa tossicità per l’organo bersaglio, le singole dosi di esposizione stimate devono essere sommate. Una corretta progettazione degli studi di estrazione o rilascio è fondamentale per stimare la dose di esposizione clinicamente rilevante e per condurre una valutazione completa della tossicità.

Il margine di sicurezza (MoS) fornisce informazioni sul livello di sicurezza o rischio coinvolto con un costituente chimico. È il rapporto tra il livello di contatto tollerabile del costituente o l’assunzione tollerabile o la soglia di preoccupazione tossicologica rispetto alla sua dose di esposizione stimata. Se il MoS di un costituente chimico supera uno, cioè la dose di esposizione stimata rientra nel suo rischio tossicologico tollerabile, il costituente chimico non presenta alcun rischio significativo di danno alla salute individuale. Se il MoS di un costituente chimico è inferiore a uno, ciò non significa che il costituente chimico presenti un rischio diretto per la salute degli individui ma richiede ulteriori indagini e valutazioni.

 

Conclusioni:

Lo standard rivisto fornisce indicazioni sulla corretta conduzione delle valutazioni del rischio tossicologico per i costituenti estraibili e rilasciabili identificati negli studi di caratterizzazione chimica.

Una nuova sezione sull’uso di un limite di screening tossicologico (TSL) per i costituenti chimici aiuta i valutatori del rischio a restringere il campo dei costituenti che richiedono una valutazione, risparmiando tempo e fatica. Inoltre, il nuovo standard ora fornisce criteri di accettazione del rischio per valutare il margine di sicurezza (MoS) per ciascun componente. Lo standard chiarisce inoltre gli scenari di rischio in cui è raccomandata una valutazione del rischio tossicologico e delinea metodi alternativi di mitigazione del potenziale danno.

Per garantire la conformità normativa, oggi è ancora più importante mantenere le comunicazioni trasparenti e aperte tra tutte le parti interessate (tossicologi, chimici analitici, regolatori e altri) del dispositivo medico.

I fabbricanti e i valutatori del rischio tossicologico dovranno comprendere e implementare le nuove procedure per eseguire valutazioni del rischio tossicologico sempre più “high level” nelle future richieste normative dei dispositivi medici.

 

Riferimenti:

https://www.iso.org/obp/ui/en/#iso:std:iso:10993:-17:ed-2:v1:en

La formaldeide e i suoi molteplici usi:

La formaldeide è una sostanza chimica che, a temperatura ambiente, si presenta come gas incolore, infiammabile e dall’odore pungente.

La formaldeide è anche prodotta in piccole quantità dal corpo umano, così come da piante e animali.

A livello industriale il 98 % della formaldeide fabbricata o importata nell’Unione Europea viene utilizzata nella produzione di resine a base di formaldeide, materiali termoplastici ed altre sostanze chimiche.

Le resine a base di formaldeide sono poi utilizzate principalmente nella fabbricazione di pannelli a base di legno, in quanto fungono da legante per le particelle di legno, e nella produzione di altri prodotti a base di legno (come mobili e pavimenti) nonché per carta da parati, schiume, parti di veicoli stradali e aeromobili, prodotti tessili e in pelle.

 

Restrizione ai sensi del Regolamento REACH:

Nel 2017 la Commissione europea ha chiesto ad ECHA (l’Agenzia europea per le sostanze chimiche) di valutare il rischio per la salute umana derivante dall’utilizzo della formaldeide e dalle sostanze che rilasciano formaldeide da parte dei consumatori.

Il processo di valutazione si è recentemente concluso con l’introduzione di una nuova restrizione (voce n. 77 dell’Allegato XVII del REACH) relativa alla formaldeide e alle sostanze che rilasciano formaldeide.

Nello specifico, secondo la nuova restrizione, non è ammessa l’immissione sul mercato di queste sostanze dopo il 6 agosto 2026 in articoli se la concentrazione di formaldeide rilasciata da tali articoli è superiore a:

  1. a) 0,062 mg/m3 per i mobili e gli articoli a base di legno;
  2. b) 0,080 mg/m3 per gli articoli diversi dai mobili e dagli articoli a base di legno.

La restrizione prevede però anche diverse esenzioni. In particolare, sono esentati dall’applicazione della restrizione i seguenti prodotti:

  • gli articoli in cui la formaldeide o le sostanze che rilasciano formaldeide sono esclusivamente presenti in natura nei materiali con cui sono prodotti gli articoli;
  • gli articoli destinati esclusivamente all’uso all’aperto in condizioni prevedibili;
  • gli articoli da costruzione utilizzati esclusivamente al di fuori dell’involucro edilizio e della barriera al vapore e che non emettono formaldeide nell’aria degli ambienti chiusi;
  • gli articoli destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la formaldeide da essi rilasciata non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili;
  • gli articoli per i quali si applica la restrizione di cui alla voce 72;
  • i biocidi;
  • i dispositivi medici;
  • i dispositivi di protezione individuale;
  • gli articoli destinati a venire a contatto, direttamente o indirettamente, con i prodotti alimentari;
  • gli articoli usati (in quanto dovrebbero essere già degassati).

 

I veicoli stradali e la nuova restrizione:

La restrizione sulla formaldeide e sui rilasciatori di formaldeide prevede, inoltre, delle disposizioni specifiche per alcune tipologie di veicoli stradali.

 

Infatti, non è ammessa l’immissione sul mercato dopo il 6 agosto 2027 in veicoli stradali se la concentrazione di formaldeide all’interno dei veicoli stradali è superiore a 0,062 mg/m3.

 

La restrizione prevede però una esenzione per i veicoli usati e per i veicoli stradali destinati esclusivamente all’uso industriale o professionale, a meno che la concentrazione di formaldeide all’interno di tali veicoli non comporti l’esposizione del pubblico in condizioni d’uso prevedibili e i veicoli usati.

 

Indicazioni sulla misurazione di formaldeide – appendice 14:

La restrizione ha inoltre aggiunto, all’allegato XVII del REACH, l’appendice 14 che fornisce indicazioni sulla misurazione della formaldeide rilasciata dagli articoli nell’aria degli ambienti chiusi e sulla misurazione della concentrazione di formaldeide all’interno dei veicoli.

La figura del paziente-consumatore è sempre più frequente in Italia, senza che nemmeno ce ne si accorga.

La distinzione alla base di integratori e farmaci è il fulcro di questa questione. Sappiamo davvero quando stiamo comprando un farmaco o un integratore, di fronte alla miriade di prodotti che ci propinano le pubblicità e le promozioni di farmacie e parafarmacie?

Quali sono le differenze fondamentali e come possiamo navigare in questo labirinto regolatorio?

 

Cosa Sono le Sostanze Terapeutiche?

Iniziamo con il definire cosa sia una sostanza terapeutica. Si tratta di una sostanza che induce variazioni funzionali nell’organismo con il fine di trattare delle patologie. L’assunzione di un farmaco è generalmente preceduta da una diagnosi e una prescrizione medica. Ad esempio, un antibiotico viene utilizzato per eliminare un’infezione batterica, risolvendo il sintomo e agendo sulla sua causa.

 

Integratori Alimentari: la funzione fisiologica

Gli integratori alimentari, invece, non hanno un’azione terapeutica. Secondo la legislazione, il loro scopo è preventivo, integrativo o di mantenimento della salute (omeostasi). Ad esempio, un integratore di vitamina C potrebbe essere utilizzato per rafforzare il sistema immunitario, ma non per curare un’infezione.

 

Il Dilemma del Paziente-Consumatore da dove nasce

La linea tra farmaci e integratori può diventare molto sfumata in alcuni casi e creare, pertanto, dubbi e incomprensioni nel consumatore meno esperto. Ad esempio, è comune che un medico suggerisca un integratore come primo passo per affrontare un problema di salute minore. Oppure che alcune sostanze, come la melatonina o la vitamina D, siamo disponibili sia come farmaci che come integratori, a seconda del dosaggio. O ancora, che il farmacista proponga un integratore per alleviare un sintomo, legato ad una patologia.

 

Regolamentazione e Controllo

Dal punto di vista regolatorio, gli integratori alimentari sono definiti come alimenti (così come definito da Regolamento No 178/2002). Questi sono regolamentati dalla Direttiva 2002/46/CE e, in Italia, dal Decreto legislativo del 21 maggio 2004, n. 169. L’immissione in commercio degli integratori prevede una procedura di notifica allo stato membro e il controllo dell’etichetta

I farmaci, d’altro canto, per più ovvie ragioni, devono passare attraverso un rigoroso processo di valutazione e approvazione che può durare decenni, con prove dettagliate di sicurezza ed efficacia a supporto.

 

Rivendicazioni Salutistiche (o claims): Un Terreno Scivoloso

Un altro elemento di confusione per il consumatore di fronte ad integratori e farmaci sono le rivendicazioni salutistiche degli integratori. Questi claims devono essere approvati dall’Autorità della Sicurezza Alimentare (EFSA) e dalla Commissione Europea prima di essere apposti in etichetta. Cosa sono? Nient’altro che l’effetto salutistico dell’integratore sull’organismo

Cosa differenzia, fermo restando che venga concesso, un claim salutistico da un effetto terapeutico?

La differenza c’e.

Tutto sta nel dimostrare scientificamente un effetto benefico senza attribuire un’azione terapeutica all’integratore.

Che questo sia facile è un altro discorso, ma la storia ci insegna che è possibile (i claim autorizzati li trovate qui https://ec.europa.eu/food/food-feed-portal/screen/health-claims/eu-register).

 

L’Arma Migliore: L’Informazione

In questo scenario complesso, la migliore difesa per il paziente-consumatore è l’informazione. È fondamentale consultare fonti affidabili e, in caso di dubbio, consultare un medico. Solo così possiamo fare scelte informate che contribuiscono effettivamente al nostro benessere e non ci portano ad assumere, con conseguenze talvolta nocive, una sostanza piuttosto che un’altra.

ECHA:

  • Updates on Battery Regulations: ECHA Takes on New Responsibilities for Safer Batteries

The European Chemicals Agency (ECHA) is stepping up to play a pivotal role in enhancing battery safety across the European Economic Area (EEA). The agency has been tasked with supporting the European Commission in identifying hazardous substances present in batteries or involved in their production process. This initiative aims to make batteries more sustainable throughout their entire lifecycle.

 

A New Chapter in EU Battery Regulations

As of August 17, 2023, the European Union has updated its regulatory framework concerning batteries. ECHA has been given new responsibilities to assist the European Commission in this endeavor. Specifically, the agency will contribute to a comprehensive report that will investigate substances in batteries that pose risks to human health, environmental safety, or the recycling process for obtaining high-quality raw materials.

 

Upcoming Milestones

This crucial report is slated for completion by December 31, 2027. Work on this report is expected to commence in 2024. The report will not only identify these hazardous substances but will also explore potential follow-up actions, including the possibility of imposing restrictions across the EU.

Additional Responsibilities

Beyond the report, the European Commission may also call upon ECHA to draft proposals for restricting harmful substances in both new and waste batteries. ECHA will evaluate these proposals through its specialized committees for Risk Assessment and Socio-Economic Analysis. These committees will assess the effectiveness of the proposed restrictions in mitigating risks and their broader societal impact.

 

Regulatory Background

The updated regulations come under the new EU law, Regulation (EU) 2023/1542, which was enacted by the European Parliament and the Council on July 12, 2023. This law amends previous directives and regulations, including Directive 2008/98/EC and Regulation (EU) 2019/1020, and rep

 

  • A Shift in Germany’s Stance on Bisphenols

In a surprising turn of events, Germany has withdrawn its initial proposal to limit the use of bisphenols throughout the European Union. This reversal follows a six-month public consultation, marking an unprecedented move by the proposal’s originator.

 

The German Federal Institute for Occupational Safety and Health (BAuA) decided to pull back the proposal even before the European Chemicals Agency (ECHA) could weigh in. BAuA is now revising the proposal based on the public feedback received and plans to reintroduce it soon.

 

Key Points of the Original Proposal:

  • The original proposal differentiated between ‘free’ and ‘chemically-bound’ bisphenol molecules, with the latter facing fewer restrictions.
  • The proposal aimed to limit five specific bisphenols—BPA, BPB, BPS, BPF, and BPAF—due to their potential environmental impact.

 

Why the Reversal?

  • Stakeholder feedback led to a reevaluation of the environmental risks associated with both types of bisphenols.
  • Industry players, particularly in plastics and textiles, opposed the proposal, citing impractical testing requirements and high costs.
  • Environmental groups argued that the proposal’s scope was too narrow and called for more comprehensive restrictions.

 

What’s Next?

Once revised, the proposal will undergo another round of public consultation and will be reviewed by ECHA’s specialized committees. The European Commission, under the REACH regulation, retains the right to make changes to the proposal, provided a detailed rationale is given.

This development highlights the complexities involved in regulating chemicals like bisphenols, which are widely used in various industries but pose potential risks to the environment.

 

  • EU’s Chips Act Faces Challenges Due to PFAS Restrictions

The European Union’s ambitious Chips Act, aimed at doubling the EU’s global market share in semiconductor production to 20% by 2030, is facing significant hurdles. Industry leaders warn that the proposed restrictions on per- and polyfluoroalkyl substances (PFASs) could derail these plans.

 

The Dilemma

The EU plans to invest €47 billion to boost its semiconductor manufacturing capabilities, especially in the wake of global chip shortages. However, companies in the semiconductor and chemical sectors argue that achieving these goals would be nearly impossible without the continued use of PFASs. These substances are crucial for various manufacturing processes and currently have no viable alternatives.

 

Industry Concerns

Major players like Infineon Technologies and Dupont have expressed that a blanket ban on PFASs would severely compromise the EU’s competitive edge in semiconductor manufacturing. The SEMI association also stated that such restrictions would be counterproductive to the EU’s objectives. Japanese firms like Nippon Pillar Packaging and Nikki Fron echoed these concerns, suggesting that the EU could even lose its current 10% market share.

 

Time Constraints

The EU has proposed a 12-year derogation period with an 18-month transition for the semiconductor industry to adapt. However, industry experts argue that even this timeframe is insufficient for finding alternatives that meet the technical requirements and safety standards.

Global Implications

Similar concerns have been raised in the United States, where trade associations are cautioning that new PFAS regulations could also hamper semiconductor production.

 

What’s Next?

The EU’s PFAS restrictions are expected to be finalized by 2025 and implemented in 2026-27. With the consultation period ending on September 25, it remains to be seen how these regulations will evolve to balance environmental concerns with industrial ambitions.

 

REACH:

Formaldeide e Rilasciatori di formaldeide.

  • È stato pubblicato il Regolamento 2023/1464 che modifica l’Allegato XVII del Regolamento REACH (restrizioni). L’aggiornamento introduce una nuova restrizione che riguarda la formaldeide e i prodotti che rilasciano formaldeide.
  • Il Regolamento 2023/1464 entrerà in vigore il 6 agosto 2023.

 

CLP:

  • Sono stati pubblicati il Regolamento 2023/1434 (19°ATP) e il Regolamento 2023/1435 (20°ATP) che apportano delle modifiche all’Allegato VI del Regolamento CLP.
  • Il 19° ATP introduce alcune note all’allegato VI parte 1 del Regolamento CLP che riguardano dei composti del boro e l’acido 2-etilesanoico e i suoi Sali.
  • I due Regolamenti entreranno in vigore il 31 luglio 2023 mentre le disposizioni del 20° ATP si applicheranno dal 1° febbraio 2025.

 

Biocidi:

Harmonized Standards:

The Summary of the references of the harmonized European standards was published in the Official Journal of the European Union, in support of Regulation (EU) 2017/745 on medical devices and of Regulation (EU) 2017/746 on medical devices in vitro. New Commission Implementing Decision (EU) 2023/1410 has been released amending Implementing Decision (EU) 2021/1182 as regards harmonised standards for sterilization of health care products (EN ISO 25424:2019) and biological evaluation of medical devices (EN ISO 10993-10:2023).

 

For more information: https://health.ec.europa.eu/medical-devices-topics-interest/harmonised-standards_en

 

Unique Device Identifiers for contact lenses:

The EU Commission has published a Delegated Regulation amending Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council, as regards the assignment of Unique Device Identifiers for contact lenses.

In order to resolve implementation issue and allow a proportionate UDI-DI (the identifier specific to a manufacturer and a device) data entries in Eudamed, the “Master UDI-DI” has been developed by the Commission. Master UDI-DI is intended as the identifier of a group of highly individualised devices (i.e. contact lenses) presenting specific similarities with respect to defined clinically relevant parameters. In the future the Master UDI-DI solution could be extended to a other highly individualised devices.

 

For more information: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=PI_COM:Ares(2023)2068096&utm_source=QualityMedDev&utm_campaign=6251345263-EMAIL_CAMPAIGN_2021_09_05_08_08_COPY_01&utm_medium=email&utm_term=0_7b44d626e2-6251345263-233168890&mc_cid=6251345263&mc_eid=f01fefd851

On the 6th of July, the EFSA released the very long-awaited conclusion on the safety of glyphosate in the context of the renewal of its use as herbicide (pesticide). They conclude <<The assessment of the impact of glyphosate on the health of humans, animals and the environment did not identify critical areas of concern>>. Uncertainties have been underlined (data gaps) which leads to impossibility of carrying out a risk assessment. The latter are related to the assessment of one of the impurities in glyphosate, the consumer dietary risk assessment, and the assessment of risks to aquatic plants.

The entire opinion has been sent to the European Commission but not published, yet. EFSA is legally required to ensure all content complies with rules on personal data protection and confidentiality before publishing. As soon as this process is complete, EFSA will publish its conclusions (expected by late July) and all background documents (expected by late October) related to the peer review and risk assessment in full on its website.

In the late 2022 the ECHA shared its opinion on the issue, concluding that no concerns were to be raised by Glyphosate within its intended use in the Europen Union.

With the EFSA favourable opinion, the European Commission will have to amend the renewal of glyphosate as active substance for PPP (Plant Protection Product).

 

The timeline of Glyphosate

In 2019, the Glyphosate Renewal Group (GRG) formally applied to renew the approval of glyphosate for use after the current approval expires at the end of 2022.

Four EU Member States – France, Hungary, the Netherlands and Sweden – formed the Assessment Group on Glyphosate (AGG). They assessed the application and submitted their reports to ECHA and the European Food Safety Authority (EFSA).

In parallel with EFSA’s assessment, ECHA’s Committee for Risk Assessment, (RAC), reviewed the classification of glyphosate. RAC is mandated to review only the hazardous properties of the substance, and not the likelihood of exposure to glyphosate.

RAC’s assessment started in 2021. A consultation on the classification proposal was launched in September 2021. RAC’s final opinion was published in July 2022 and it will feed into EFSA’s risk assessment.

EFSA has released a FactSheet on Glyphosate available here chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://www.efsa.europa.eu/sites/default/files/2023-07/glyphosate_factsheet.pdf

ECHA:

EU-wide PFAS ban in firefighting foams warranted

  • The Committee for Socio-Economic Analysis (SEAC) of the European Chemicals Agency (ECHA) has given its approval to a phased ban on per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS) in firefighting foams. This ban has the potential to reduce PFAS emissions into the environment by approximately 13,200 tonnes over a span of 30 years.

 

  • SEAC has determined that the proposed restriction on the marketing, use, and formulation of PFAS in firefighting foams is the most effective measure to address the identified risks across the European Union. This decision takes into account the available alternatives and the balance between the benefits and societal costs associated with the restriction. These conclusions are based on an assessment of the risks conducted by ECHA’s Committee for Risk Assessment (RAC) in March 2023.

 

  • In order to ensure safety in areas where fires could have serious consequences for the environment and human health, SEAC advises conducting a thorough evaluation of fluorine-free alternatives for facilities involved in the production, treatment, or storage of hazardous substances (as outlined in the Seveso Directive) as well as neighboring sites. This evaluation should be completed before the end of the 10-year transition period.

 

  • Additionally, SEAC suggests extending the transition period from five to 10 years for offshore installations in the oil and gas industry, and conducting a similar review of fluorine-free alternatives for these sites. SEAC considers these reviews to be essential for maintaining safety standards.

 

REACH:

New EU chemicals enforcement project to focus on products sold online

  • The European Chemicals Agency (ECHA) has recently released an article announcing the initiation of a new project called REACH-EN-FORCE (REF)-13. This project, led by ECHA’s Enforcement Forum, aims to guarantee that products available for purchase online adhere to the restrictions outlined by REACH and the requirements of the Classification, Labelling and Packaging (CLP) Regulation. The project will specifically target items such as toys, common household goods, and chemicals that are sold online. Inspections under this project are scheduled to occur in the year 2025.

 

  • In the context of non-compliance, the online sale of chemicals has emerged as a significant concern. Specifically, in a previous Forum project (REF-8), inspectors frequently encountered instances where mixtures and articles sold online contained hazardous substances that are restricted due to their potential to cause cancer. The project revealed a staggering statistic, indicating that 78% of controlled mixtures or articles failed to meet the conditions outlined in the REACH restrictions.

 

  • How will the implementation of the Digital Services Act and General Product Safety Regulation impact the upcoming project in terms of strengthening enforcement measures for inspectors in online sales?

 

  • The Biocidal Products Regulation (BPRS) subgroup of the Forum has reached a consensus that the upcoming major enforcement project on biocides (BEF-3) will primarily concentrate on ensuring the accuracy of product labels for biocidal products. During inspections, inspectors will verify if the information provided on the labels of biocides aligns with the authorized information included in the Summary of Product Characteristics. Additionally, inspectors may also assess the presence and accuracy of information in the Safety Data Sheets, specifically for biocidal products where it is mandatory.

 

  • In order to obtain a thorough and accurate response, please provide detailed information regarding the preparations, inspections, and publication timelines for both the REF-13 and BEF-3 projects. Specifically, please include the specific activities planned for 2024, the proposed schedule for inspections in 2025, and the expected timeline for publishing reports in 2026.

L’origine: Il Principio delle 3Rs

Il principio delle 3Rs riguardanti la sperimentazione animale è stato postulato nel 1959 da William Russell e Rex Burch in un libro intitolato “Principles of Humane Experimental Technique”. Esso è oggi ampiamente riconosciuto a livello internazionale dagli scienziati quasi come un obbligo morale. È inoltre richiamato in molte legislazioni nazionali ed internazionali (es. regolamenti europei) riguardanti la sicurezza delle sostanze chimiche. Consiste, in breve, in tre azioni:

Sostituzione (Replacement). Sviluppo di metodi che consentono di raggiungere un determinato scopo senza bisogno di condurre esperimenti o altre procedure scientifiche sugli animali. Riduzione (Reduction). Sviluppo di metodi che permettono di ottenere livelli comparabili di informazioni impiegando un minor numero di animali nelle procedure scientifiche o che permettono di ricavare maggiori informazioni dallo stesso numero di animali. Perfezionamento (Refinement). Sviluppo di metodi che alleviano o riducano al minimo il dolore, la sofferenza e l’ansietà potenziali e che migliorino il benessere degli animali.

 

Qual è l’approccio dei metodi di predizione “in silico”?

Lo sviluppo di metodi alternativi “in silico” si inserisce a tutti gli effetti nel Principio di Sostituzione precedentemente affermato nell’ambito delle 3Rs cercando di portare ad un minore utilizzo di animali (in particolare vertebrati) nella ricerca sperimentale. Con la definizione “metodi in silico” si indicano un insieme di tecniche che permettono di ottenere informazioni sulle proprietà chimico-fisiche ed attività biologiche di sostanze chimiche utilizzando unicamente strumenti di tipo informatico (da qui il termine “in silico”). In particolare, tra di essi uno dei metodi più rilevanti ed utilizzati è rappresentato dall’approccio Relazione-quantitativa-struttura-attività (Quantitative Structure-Activity Relashionship: QSAR). Esso è nato in ambito farmacologico molti anni fa ma ha avuto negli ultimi 10-15 anni un notevole sviluppo grazie alla sua introduzione nei regolamenti europei (e non solo) riguardanti la sicurezza delle sostanze chimiche, in primis il Reg. 1907/2006 (REACH). I metodi “in silico” mettono in relazione la struttura chimica della sostanza in studio con la possibilità di mostrare una proprietà biologica (tossicologica) della stessa valutando specifici end-points.

 

Come lavorano i QSAR?

Nel QSAR si sviluppano modelli matematici che legano la struttura teorica di un composto a una determinata proprietà di interesse. Questo viene fatto attraverso diverse tecniche di Machine Learning che per costruire il modello hanno bisogno di un insieme di dati noti per l’apprendimento. Dunque, in parole semplici, il punto di partenza è un insieme di molecole per le quali è noto sperimentalmente il valore della proprietà di interesse e questo insieme viene usato per apprendere quali caratteristiche delle strutture chimiche possono essere legate a valori maggiori o minori della proprietà (e infatti l’insieme viene chiamato training set). Questo processo di apprendimento porta alla creazione dello specifico modello che sarà poi in grado di fornire una predizione della proprietà per qualsiasi nuova struttura sia fornita in input. Quindi i QSAR sono modelli matematici costruiti attraverso un processo di estrazione di informazioni utili da un insieme di dati noti di apprendimento, in genere si applicano sistemi esperti (Rule-based expert) e sistemi statistici (Statistical-based). Tutti i sistemi di predizione, se applicati in ambito regolatorio, devono essere affidabili, essere condotti secondo i criteri dell’OECD, rispondere ai criteri di classificazione del regolamento CLP ed i loro report devono essere validati.

 

Chi può utilizzare con successo i metodi di predizione:

L’applicazione di questi metodi alternativi necessità di esperti e di grande esperienza maturata sul campo (Learning by doing). In genere, le persone che si avvicinano e si appassionano a questi approcci sono laureate in Chimica, Farmacia, CTF ma non dimentichiamo l’importanza del lavoro di team. Soprattutto nel settore della tossicologia regolatoria, la presenza di un tossicologo (background di tipo biologico) nelle valutazioni finali degli out-put dell’approccio in silico è fondamentale. Il costante confronto tra dati ottenuti da fonti bibliografiche, dati sperimentali su sostanze similari, dati su end-point tossicologici affini ed i risultati delle predizioni “in silico” rende la valutazione finale robusta ed accettabile ai fini regolatori.

 

Quanti tipo di metodi in silico esistono?

Tantissimi! Nel settore della “safety” sono stati sviluppati tanti metodi in relazione all’alto numero di end-points di sicurezza da studiare.  Molti, soprattutto quelli relativi agli end-points ambientali, sono reperibili gratuitamente su Internet….ma attenzione alla loro applicazione se non siete esperti. Risultati fuorvianti sono altamente possibili! Altri, più sofisticati e supportati da dati qualitativamente e quantitativamente più significativi, sono offerti in licenza da ditte specializzate. Un buon approccio consiste nell’applicare più metodi/approcci per end-point e poi effettuare una valutazione del consenso. E’ suggeribile pertanto ottenere più metodi ed effettuare sempre un lavoro di comparazione dei risultati per emettere il “verdetto” finale.

 

Continuerà lo sviluppo di tali metodi?

Si…sicuramente per due fondamentali ragioni: 1) la costante volontà di perseguire la riduzione degli animali sperimentali nella ricerca biomedica, 2) la necessità di studiare nuove proprietà tossicologiche (richieste da vari regolamenti). Ne è un esempio la valutazione della proprietà di interferenza endocrina, complessa valutazione anche del meccanismo di azione.

 

 

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A cosa serve l’etichetta di un prodotto?

L’etichetta deve offrire al consumatore indicazioni sul prodotto che acquista, è generalmente un veicolo di informazioni tra la funzione, il contenuto, l’azienda di produzione e il consumatore finale. Essa è, inoltre, indispensabile per valorizzare il prodotto e differenziarlo dalla concorrenza.

Le informazioni da inserire nell’etichetta di ciascuna tipologia di prodotto sono regolamentate da normative nazionali ed europee, che hanno l’obiettivo di garantire una corretta informazione. L’informazione comunicata deve essere corretta e trasparente e non deve indurre in errore chi acquista la merce, non deve attribuire al prodotto effetti o proprietà che non possiede e non deve suggerire che il prodotto possieda caratteristiche speciali, quando tutti i prodotti analoghi ne possiedono di identiche.

 

L’etichettatura dei prodotti fitosanitari:

L’etichettatura dei prodotti fitosanitari è in primo luogo disciplinata da capo VII del Regolamento (CE) n. 1107/2009 relativo all’immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e al successivo Regolamento (UE) n. 547/2011 che attua il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto concerne le prescrizioni in materia di etichettatura dei prodotti fitosanitari.

L’etichetta deve rispondere alle prescrizioni in materia di classificazione, etichettatura e imballaggio del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e deve includere tutta una serie di informazioni obbligatorie, tra le quali:

  • Nome commerciale, funzione e tipologia di prodotto;
  • Titolare e numero di autorizzazione;
  • Identità della/e sostanza/e attiva/e e quantità contenuta;
  • Numero di lotto e data di produzione;
  • Informazioni di primo soccorso;
  • Eventuali rischi particolari e precauzioni per la salute umana, animale o per – l’ambiente
  • Istruzioni di utilizzo;
  • Eventuali indicazioni richieste al momento dell’autorizzazione del prodotto;
  • La categoria di utilizzatori ai quali il prodotto è destinato (uso professionale o amatoriale).

Il Regolamento (UE) n. 547/2011 introduce, inoltre, una serie di frasi tipo sui rischi particolari e sulle precauzioni da adottare per la salute umana, animale o per l’ambiente, da riportare sull’etichetta.

 

Prodotti fitosanitari ad uso professionale e ad uso non-professionale:

Le disposizioni di cui sopra sono valide sia per gli utilizzatori formati ad utilizzare prodotti fitosanitari (attraverso il conseguimento del cosiddetto “patentino”), sia per gli utilizzatori amatoriali, ovvero per i  consumatori non addestrati ad utilizzare il prodotto in modo sicuro e senza rischi derivanti da una non corretta manipolazione o un non corretto utilizzo.

L’etichetta finale che accompagnerà il prodotto fitosanitario immesso in commercio viene approvata dal Ministero con apposito provvedimento autorizzativo, a seguito di un’accurata valutazione da parte della Sezione consultiva per i fitosanitari, e pubblicata nella banca dati dei prodotti fitosanitari.

Particolare attenzione viene, dunque, prestata ai prodotti per uso non professionale, per i quali la Direzione Generale per l’Igiene e la Sicurezza degli Alimenti e della Nutrizione ha elaborato un modello di etichetta, da presentare a corredo dell’istanza di riesame o di nuova autorizzazione di tali prodotti, al fine di consentire un’attuazione omogenea e completa delle disposizioni nazionali e comunitarie in materia di etichettatura.

I decreti ministeriali 22 gennaio 2018 e 20 novembre 2021 definiscono, infatti, elementi peculiari dell’etichettatura dei prodotti ad uso amatoriale, con l’obiettivo di assicurare la semplificazione dell’espressione del dosaggio, delle modalità di prelievo della dose e di allestimento della miscela, tenendo conto dell’estensione delle aree trattate e delle attrezzature impiegate al livello non professionale, con l’eventuale ausilio di pittogrammi. Viene previsto, inoltre, che nell’etichetta dei prodotti per uso non professionale figurino avvertenze e frasi cautelative volte a sensibilizzare l’utilizzatore sui rischi connessi alla conservazione domestica e all’utilizzo di prodotti fitosanitari e ad assicurare comportamenti corretti che determinino il minimo rischio di esposizione pericolosa della salute, e dell’ambiente circostante.

Si sottolinea che le citate disposizioni nazionali non sostituiscono ma integrano le disposizioni già vigenti in materia di etichettatura di prodotti fitosanitari.

 

Il modello di etichetta è consultabile sul sito del Ministero della Salute, così come la documentazione prodotta a supporto: https://www.salute.gov.it/portale/fitosanitari/dettaglioNotizieFitosanitari.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5913.