MDR con il freno tirato. Nonostante sia passato poco più di un anno dall’entrata in vigore del Regolamento (UE) 2017/745 dei dispositivi medici molte delle variazioni introdotte non sono ancora del tutto entrate a regime. Basti pensare, per esempio, alla banca dati europea Eudamed, che avrebbe dovuto essere pienamente operativa in concomitanza all’entrata in vigore del Regolamento stesso, quindi a partire dal 26 maggio 2021. Eudamed sarà costituita da un sito pubblico e da sei moduli interconnessi (registrazione operatori economici; registrazione UDI e dispositivi; organismi notificati e certificati; indagini cliniche e studi delle prestazioni; vigilanza e sorveglianza post-commercializzazione; sorveglianza del mercato). “Sarà” perché ad oggi solo i primi tre moduli sono stati resi disponibili; la piena funzionalità di Eudamed avverrà in contemporanea solo quando i diversi moduli avranno raggiunto la piena funzionalità e saranno stati sottoposti ad audit indipendenti. Nell’ultima timeline presentata dalla Commissione europea (giugno 2022) il rilascio di Eudamed è previsto tra il primo e l’ultimo quadrimestre del 2024.
Il nodo Eudamed:
Tutti gli operatori economici, cioè fabbricante, mandatario, importatore e produttori di sistemi e kit procedurali, saranno, quindi, tenuti a registrarsi nella banca dati europea Eudamed, prima dell’immissione sul mercato di un dispositivo diverso da uno su misura. Gli obblighi e i requisiti dei regolamenti (MDR e IVDR) relativi a Eudamed si applicheranno, però solo, a decorrere dalla data corrispondente a sei mesi dalla pubblicazione nell’Official journal of the european union (Ojeu) dell’avviso della piena funzionalità di Eudamed.
Resta l’obbligo di iscrizione alla banca dati nazionale…
Per gli operatori economici interessati, è possibile procedere, in modo volontario, alla registrazione, al fine di ottenere il numero di registrazione unico (SRN) e familiarizzare con l’utilizzo di Eudamed. Per gli stessi moduli resi accessibili è disponibile la corrispettiva sezione aperta al pubblico. In ogni caso è bene tenere a mente che ad oggi la registrazione in Eudamed e l’ottenimento del SRN non sostituiscono l’obbligo di adempiere alla registrazione nella banca dati nazionale. Nei prossimi mesi di uso del sistema su base volontaria, è, infatti, prevista la doppia registrazione in Eudamed e nella banca dati italiana. Come indicato all’interno dei decreti legislativi 137 e 138 del 5 agosto 2022, nel corso di questa fase, il Ministero garantisce l’implementazione di misure informatiche al fine di assicurare la connessione tra Eudamed e le banche dati esistenti o in via di implementazione, in conformità al sistema unico di identificazione del dispositivo (UDI), tenendo in considerazione anche la gestione dei legacy devices.
… anche per i distributori
In materia di registrazione degli operatori economici si evidenzia una differenza tra la banca dati europea Eudamed e la banca dati italiana per quanto riguarda la figura del distributore. Come indicato, infatti dai decreti legislativi 137 e 138, viene confermato l’obbligo di registrazione presso la banca dati del Ministero della Salute sia per i fabbricanti di dispositivi su misura sia per i distributori che mettono a disposizione dispositivi, diversi dai dispositivi su misura, sul territorio italiano.
Organismi notificati sotto pressione:
Un’altra criticità derivante dall’applicazione di questa nuova legislazione è rappresentata dall’esponenziale incremento di lavoro a cui sono sottoposti gli Organismi notificati (Nb), cioè quelle organizzazioni accreditate per il rilascio della conformità dei dispositivi medici in accordo al Regolamento 2017/745 (MDR), al quale si contrappone l’esiguo numero di Nb. I fabbricanti di dispositivi medici si ritrovano così a dover gestire tempi lunghi, nella migliore delle ipotesi, al fine di ottenere le certificazioni. Nel peggiore dei casi non hanno la certezza di poter certificare il proprio dispositivo prima della scadenza del certificato secondo Direttiva 93/42 (MDD). Questo aspetto ha ripercussioni sull’intera filiera, rischiando di rendere irreperibili molti di prodotti.
Si teme per la disponibilità di devices sul mercato:
La disponibilità sul mercato dei dispositivi medici è un tema decisamente attuale e critico, al punto che, ad agosto, anche il Medical Device Coordination Group (MDCG) ha sviluppato il documento “MDCG 2022-14 Position Paper Transition to the MDR and IVDR Notified body capacity and availability of medical devices and IVDs”, che indica una serie di azioni specifiche per incrementare la capacity degli Organismi notificati, consentirne l’accesso da parte delle imprese e promuovere la preparazione dei fabbricanti al fine di agevolare la transizione ai Regolamenti (UE) 2017/745 e 2017/746. Il documento risponde, infatti, all’esigenza di garantire la presenza sul mercato di dispositivi medici sicuri e in grado di fornire elevate prestazioni, semplificando le procedure pur mantenendo rigore nello scopo.
Le azioni da compiere:
Il MDCG ha fornito soluzioni di supporto al sistema al fine di garantire l’applicazione delle nuove regole del regolamento in maniera flessibile, invitando gli Organismi notificati a concentrare le loro risorse sulle certificazioni ai sensi dei Regolamento e promuovendo la preparazione di un atto delegato della Commissione, che preveda una rivalutazione completa degli Organismi notificati dopo cinque anni dalla designazione anziché dopo tre anni come previsto attualmente. Il documento si rivolge anche ai fabbricanti, invitandoli a compiere ogni sforzo per incentivare la transizione delle certificazioni al nuovo regime normativo. Con questo stesso presupposto, in Italia, attraverso i decreti legislativi 137 e 138, all’articolo 11 sono previste le autorizzazioni in deroga, il Ministero della Salute può, cioè, autorizzare, su richiesta debitamente motivata, l’immissione sul mercato o la messa in servizio, nel territorio nazionale di dispositivi specifici per i quali le procedure di valutazione della conformità del regolamento non sono state espletate o completate, ma il cui impiego è nell’interesse della salute pubblica o della sicurezza o della salute dei pazienti.
La situazione in Europa:
Anche gli altri stati membri si stanno muovendo per trovare una soluzione a questa dinamica. La Francia a settembre ha, per esempio, richiesto ufficialmente alla Commissione europea di rinviare la fine del periodo di transizione. Il governo francese ha preso atto dei rischi di interruzione dell’approvvigionamento di dispositivi medici per i pazienti, sia in città sia in ospedale. Sostenendo che rimangono meno di 20 mesi per certificare 20.000 fascicoli, mentre gli organismi notificati ne possono trattare solo 6.500 all’anno, e annunciano un termine di certificazione di 18 mesi. Con il sistema attuale, qualsiasi dossier che non sarà depositato entro il 24 novembre 2022 è quasi certo di non essere disponibile per i pazienti entro il 2024. Ancora più recentemente, il 07 ottobre, il Consiglio federale tedesco ha pubblicato una risoluzione che richiama l’attenzione sull’urgente necessità di intervenire nell’attuazione del Regolamento europeo sui dispositivi medici. Al fine di continuare a garantire la cura dei pazienti, il Consiglio federale chiede soluzioni immediate per i prodotti di nicchia rilevanti per la cura e facilitazioni tempestive per i legacy devices.
Un obiettivo ambizioso e oneroso:
La pubblicazione e la successiva applicazione del Regolamento dei dispositivi medici, a maggio del 2021, ha definito una sorta di rivoluzione all’interno del mondo medicale, in quanto le novità introdotte rispetto alla precedente normativa (Direttiva 93/42) hanno rappresentato e in parte continuano a rappresentare criticità importanti. Gli sforzi impiegati da parte di tutte le organizzazioni coinvolte permetteranno però di ottenere un quadro normativo solido, trasparente, prevedibile e sostenibile per i dispositivi medici, che garantisca un livello elevato di sicurezza e di salute sostenendo nel contempo l’innovazione.