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Pharma:

  • È disponibile un file contenente i Valori Limite di Esposizione Professionale definiti dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®) per le normative nazionali ed europee, aggiornato all’edizione 2023 dei valori limite di esposizione professionale. Questo file rappresenta uno strumento di lavoro utile per le imprese

 

Packaging:

  • CONAI ha predisposto un documento di supporto alle imprese per veicolare le informazioni relative all’etichettatura ambientale degli imballaggi tramite canali digitali.
  • CONAI ha predisposto un documento di supporto alle imprese contenente una mappatura internazionale sull’etichettatura dell’imballaggio ai fini della raccolta differenziata
  • CONAI ha reso disponibile il nuovo strumento “Codice Imballaggio”, che attraverso un questionario aiuta l’utente ad individuare, per le più diffuse tipologie di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione nonché il corrispondente valore unitario del Contributo ambientale CONAI e l’eventuale fascia contributiva in vigore dal 2018 in poi.

Rifiuti:

  • Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha emanato la delibera n. 1 del 13 febbraio 2023, che introduce la possibilità (dal 15 giugno 2023) per le imprese di dimostrare la propria iscrizione all’Albo non solo attraverso l’esibizione agli enti di controllo del documento cartaceo, ma anche con un QR code generato nell’area riservata del sito web dell’Albo nazionale gestori ambientali. Il QR code contiene i dati identificativi dell’impresa iscritta, il numero di iscrizione, le categorie di iscrizione con i veicoli iscritti ed il dettaglio dei codici CER autorizzati. Gli enti di controllo potranno quindi verificare l’iscrizione utilizzando un’apposita applicazione per dispositivi mobili, che inquadrerà il QR code esibito dall’impresa in formato digitale o cartaceo.
  • Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha approvato il calendario delle verifiche per Responsabili Tecnici (art. 13 c. 1 DM 120/2014) per l’anno 2023.

 

CLP:

  • È stata avviata la prima fase di consultazione delle parti sociali sugli aggiornamenti programmati per la Direttiva Cancerogeni, Mutageni e Reprotossici (Direttiva 2004/37/CE); in particolare è in discussione: − l’inserimento di valori limite di esposizione professionale per il cobalto e i suoi composti inorganici, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), l’isoprene e l’1,4-diossano; − l’inclusione dei fumi di saldatura nell’Allegato I della Direttiva, che riporta un elenco di sostanze, miscele e procedimenti definiti cancerogeni. In questo contesto, è stato affidato ad un consorzio di società (RPA, COWI etc) il compito di svolgere degli studi sugli impatti che queste introduzioni avrebbero per le imprese europee; per raccogliere le informazioni utili allo studio d’impatto, sono stati definiti alcuni questionari. Dal momento che i risultati di questi studi d’impatto, unitamente alle opinioni del RAC sulle sostanze, saranno la base per i prossimi step dell’iter normativo, si invitano le imprese interessate a rispondere ai relativi questionari entro venerdì 10 marzo 2023.

 

Trasporto Merci Pericolose:

  • È stata presentata la Monografia ADR 2023 e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato importanti informazioni riguardo le esenzioni dalla nomina del consulente ADR.
  • Bruxelles, 2 febbraio – Si è riunito il Network fo Expert Transport & Safety del Cefic per definire la posizione dell’industria chimica sui diversi documenti di modifica ai Regolamenti per il trasporto interno di merci pericolose in discussione

 

Biocidi:

  • ECHA ha pubblicato la versione aggiornata del work program del Comitato sui prodotti biocidi (BPC) che tuttavia comprende solo la programmazione del 2023.
  • Nell’ambito del Regolamento Biocidi, sul sito di ECHA è stata aperta una consultazione pubblica sul 2,2-dibromo-2- cyanoacetamide (DBNPA) per il PT 6 come potenziale candidato alla sostituzione. La consultazione, il cui scopo è di raccogliere informazioni sulla disponibilità di sostituti o alternative alla sostanza attiva in questione è aperta fino al 25 marzo 2023.
  • È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero della Salute relativo all’Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

 

REACH:

  • Il 7 febbraio sul sito di ECHA è stato pubblicato il dossier di allegato XV contenente la proposta di restrizione sui PFAS, a cui seguirà una consultazione pubblica di 6 mesi che si aprirà il 22 marzo. Il dossier si compone di un documento centrale, 7 allegati e 3 appendici: la proposta prevede un divieto totale con deroghe limitate nel tempo per uso specifico (periodo di transizione di 18 mesi più un periodo di deroga di cinque o 12 anni).
  • È stata aperta la terza call for evidence dell’ECHA sul PVC e i suoi additivi. In particolare, in questa fase l’Agenzia chiede informazioni sulle alternative al PVC e a un sottoinsieme di additivi del PVC utilizzati come stabilizzanti termici, plastificanti e ritardanti di fiamma (“additivi nel focus”). La consultazione si chiuderà il 31 marzo 2023.
  • L’8 febbraio 2023 l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato una circolare contenente disposizioni per gli operatori economici che importano prodotti da extra-UE in relazione alle sostanze soggette all’allegato XVII del REACH (restrizioni). Tali disposizioni sono entrate in vigore il 10 febbraio 2023.
  • Il 15 febbraio ECHA ha aperto una “call for evidence” per le sostanze classificate come CMR di categoria 1A o 1B nell’allegato VI, parte 3, del CLP negli articoli di puericoltura. L’obiettivo è di raccogliere dati utili a chiarire la necessità di una restrizione. La consultazione è aperta fino al 31 marzo 2023.
  • Il 17 febbraio è stata aperta una consultazione pubblica relativa all’identificazione come SVHC del bis(4-chlorophenyl) sulphone e del Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide. Entro il 3 aprile 2023 è possibile presentare commenti, che riguardino in particolare l’identità della sostanza e le sue proprietà.
  • La guida di ECHA su monomeri e polimeri è stata rivista per allinearsi a una decisione della commissione di ricorso (Board of appeal) di giugno del 2021 (Case number: A-001-2020); la revisione ha comportato modifiche alla descrizione degli obblighi di registrazione per coloro che importano e fabbricano polimeri e monomeri.
  • Sul sito di ECHA è stata pubblicata la versione aggiornata delle raccomandazioni per le imprese per conformarsi ai requisiti del Regolamento REACH e garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche. In particolare, tali raccomandazioni si concentrano sull’evitare la sperimentazione sugli animali, fornendo in particolare consigli sul read-across.

 

Sostanze e Miscele Pericolose:

  • Sul sito di ECHA è stata pubblicata la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata per: − fosthiazate (ISO); S-sec-butyl O-ethyl (2-oxo-1,3-thiazolidin3-yl)phosphonothioate (CAS 98886-44-3). La proposta prevede la classificazione come Repr. 2 (H361fd), Lact. (H362), Acute Tox. 3 (H331) con Inhalation: ATE = 0.53 mg/L (dusts or mists), Acute Tox. 3 (H311) con Dermal: ATE = 861 mg/kg bw, Acute Tox. 3 (H301) con Oral: ATE = 57 mg/kg bw, STOT SE 1 (H370 – nervous system), STOT RE 2 (H373 – adrenals), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Acute 1 (H400) con M = 1 e Aquatic Chronic 1 (H410) e M = 1. Attualmente la sostanza è in Allegato VI del CLP con la classificazione come Acute Tox. 3* (H301), Acute Tox. 4* (H312), Acute Tox. 3* (H331), Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Acute 1 (H400) e Aquatic Chronic 1 (H410). La sostanza è utilizzata come principio attivo fitosanitario.
  • Sul sito di ECHA è stato pubblicato il parere del RAC sulla classificazione armonizzata dell’Argento metallico e suoi composti.

ECHA’s Biocidal Products Committee (BPC) met on 8-9 and 14-16 June 2022 and discussed a great number of opinions. These concern five opinions on active substances, ten on requests from the European Commission and nine opinions on Union authorisation.

The committee stands behind the approval of the active substance formic acid for product-types 2, 3, 4, 5 and for use in preservatives for products throughout storage (product-type 6). The opinions will be available on the BPC’s web page in the near future.

The opinions regarding the requests from the European Commission include those on availability and suitability of alternatives to hexaflumuron and on endocrine disrupting properties of formaldehyde releasers.

Finally, the committee supported the following positive opinions on Union authorisations:

  • active chlorine released from chlorineused in disinfectants and algaecides not meant for direct use on people or animals (product-type 2) and for disinfection of drinking water for humans and animals (product-type 5);
  • calcium dihydroxide/calcium hydroxide/caustic lime/hydrated lime/slaked limefor product type 2, and for use in disinfectants, disinfecting soaps, oral or corporal hygiene products or with anti-microbial function (product-type 3);
  • calcium oxide/lime/burnt lime/quicklimefor product-types 2 and 3;
  • peracetic acidfor product-types 2, 3 and for use in disinfecting equipment, containers, consumption utensils, surfaces or pipework associated with the production, transport, storage or consumption of food or feed (including drinking water) for humans and animals (product-type 4);
  • hydrogen peroxidefor product-types 2 and 4;
  • L-(+)-lactic acidfor product-types 3 and 4;
  • L-(+)-lactic acidfor product-types 2, 3 and 4; and
  • 3-iodo-2-propynylbutylcarbamate (IPBC) used in preservation of wood, from and including the saw-mill stage, or wood products by the control of wood-destroying or wood-disfiguring organisms, including insects (product-type 8).

The committee does not stand behind a Union authorisation for hydrogen peroxide for toilet bowl disinfection in professional environments, such as hospitals (product-type 2). The BPC decided that, among other things, the measures that had to be taken to prevent or mitigate exposure throughout use would not be practical nor feasible. It was also said that some co-formulants of the product lead to unacceptable environmental risks.

One Union authorisation opinion concerning chlorocresol was postponed and will be adopted via written procedure.

The European Commission together with EU Member States will make the final decision on approval of active substances and on Union authorisation of biocidal products.

Cosmetic packaging

Packaging material means the container (or primary packaging) that is in direct contact with the formulation.

Within the Regulation (EC) 1223/2009, article 10 says: ” In order to demonstrate that a cosmetic product complies with Article 3, the responsible person shall, prior to placing a cosmetic product on the market, ensure that the cosmetic product has undergone a safety assessment on the basis of the relevant information and that a cosmetic product safety report is set up in accordance with Annex I. ”

In Annex I, section 4, requires reporting “Impurities, traces, information on packaging material” within the safety assessment.

Requests for information on packaging is more detailed in the Commission Implementing Decision 2013/674/EU, where it is indicated that the relevant characteristics of the packaging material in direct contact with the final product are important for the safety of the product and that the reference to Regulation (EC) 1935/2004 may be useful.

Therefore, packaging of cosmetic product must be safe for consumer like the product itself.

 

Effects of packaging on product safety

The combination of packaging material, cosmetic product formulation and contact with the environment

external effects could affect the safety of the finished product, due to the following factors:

a) interaction between the product and the packaging material;

b) barrier properties of the packaging material;

c) migration of the substance from / to the packaging material.

Therefore, when evaluating the packaging, the evaluator must take into account the possible interactions between the components of the packaging and the finished product, the effectiveness of the packaging to isolate the product from the external environment (this also affects the duration of the product after opening) and the substances that can migrate from the packaging to the product and therefore come into contact with the final consumer.

 

What information is needed for packaging evaluation

As there is no specific regulation for cosmetic packaging, the European Commission recommends referring to Reg. 1935/2004 regarding materials and objects intended to come into contact with food.

This indication is taken up by Cosmetic Europe within its guidelines, where it suggests the approach to be adopted in the evaluation of packaging whether it follows the food regulation or not.

 

Packaging in compliance with food regulation

in the majority of cases, if the packaging is safe for a specific type of food, it should also be suitable for cosmetics that have similar physical chemical properties as this food.

If compliance has been based on migration into food/food simulants, the cosmetics assessor needs to decide whether the food/simulants and test conditions/assumptions are applicable to the cosmetics formulation.

Obviously, the evaluator will also have to take into account Annexes II and III of the cosmetic regulation (prohibited and restricted substances).

 

Packaging not in compliance with food regulation

A Cosmetic packaging material might not be food contact compliant because of the presence of a substance that is not authorised for food contact materials or used outside of restrictions set for such use. Non-compliance could also be linked to the material not having been manufactured according to GMP Regulation (EC) N°2023/2006. Such packaging may still be perfectly safe for use in a cosmetic application after the performance of the safety assessment. References to other standards like e.g. pharmaceutical standards or food and feed additives might be helpful in generating useful support information.

 

Sources:

 

Disposizioni particolari del packaging dei prodotti per il consumatore:

Vi siete mai chiesti come mai alcuni prodotti di uso comune hanno un’apertura o un applicatore complicati? Avete notato un piccolo triangolo in rilievo sul packaging ma non sapete a cosa serva? Niente paura, ve lo spieghiamo noi!

Questi componenti del packaging, con cui tutti siamo abituati ad avere a che fare (pensiamo, ad esempio, alla classica bottiglia di alcool denaturato) ma di cui spesso non conosciamo lo scopo, sono la chiusura di sicurezza per i bambini e le indicazioni di pericolo riconoscibili al tatto.

Essi sono strettamente legati ai pericoli del prodotto, riportati sull’etichetta CLP, o al contenuto di determinate sostanze; sono previsti per i prodotti per il consumatore dall’Articolo 35 del Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP) e apposti secondo le disposizioni al punto 3 dell’Allegato II (in dettaglio, punto 3.1.1 per la chiusura di sicurezza per i bambini, e punto 3.2.1 per l’indicazione di pericolo riconoscibile al tatto). Tali requisiti non sono applicabili ai packaging dei prodotti destinati unicamente all’uso professionale.

Queste due disposizioni di sicurezza, che interessano il packaging, e le rispettive caratteristiche tecniche sono regolate da specifiche norme, indicate dal regolamento CLP:

– Avvertenze riconoscibili al tatto: norma EN ISO 11683;

– Chiusura di sicurezza per bambini: norma EN ISO 8317 (per gli imballaggi richiudibili), norma CEN EN 862 (per gli imballaggi non richiudibili).

 

Ma andiamo più nel dettaglio. In cosa consistono questi due elementi? Quali scopi hanno? In quali casi devono essere presenti?

 

Chiusura di sicurezza per bambini:

Gli imballaggi, sia richiudibili che non richiudibili, che devono rispettare questa disposizione, sono composti da un contenitore e una chiusura che ha lo scopo di rendere difficile ai bambini l’apertura o di entrare in contatto con il prodotto contenuto, e di conseguenza di salvaguardarne la sicurezza; tale chiusura risulta invece agevole da utilizzare per gli adulti.

Un imballaggio, indipendentemente dalla propria capienza, deve avere la chiusura di sicurezza per bambini se contiene sostanze o miscele:

– classificate per:

Classe di pericolo Categoria
Tossicità acuta (tutte le vie d’esposizione) Categorie da 1 a 3
STOT – esposizione singola Categoria 1
STOT – esposizione ripetuta Categoria 1
Corrosione della pelle Categoria 1; sottocategorie 1A, 1B, 1C
Pericolo in caso d’aspirazione Categoria 1

Sono esenti sostanze e miscele fornite al consumatore sotto forma di aerosol o in un contenitore dotato di un dispositivo di nebulizzazione sigillato, se non classificate per altri pericoli che prevedano la chiusura

 

– che contengano almeno una delle due seguenti sostanze in concentrazione uguale o superiore al limite di concentrazione indicato nella sottostante tabella:

Identificazione della sostanza Limite di concentrazione
CAS Nome EC No.
67-56-1 metanolo 200-659-6 ≥3%
75-09-2 diclorometano 200-838-9 ≥1%

 

Avvertenze riconoscibili al tatto:

L’avvertenza riconoscibile al tatto, un triangolo in rilievo, ha la finalità di indicare alle persone con disabilità visiva la presenza di sostanze o miscele pericolose all’interno di un contenitore.

L’avvertenza è normalmente un triangolo equilatero, simbolo previsto dallo standard ISO; tuttavia, in casi eccezionali, possiamo trovare al suo posto tre puntini.

Il simbolo deve rimanere riconoscibile al tatto per tutta la normale durata di utilizzo del collo, deve essere collocato sul packaging in modo che non venga confuso con altri elementi in rilievo e posizionato in modo tale da essere sentito prima dell’apertura del prodotto.

Un imballaggio, a prescindere dalla propria capienza, deve avere l’avvertenza riconoscibile al tatto se contiene sostanze o miscele:

– classificate per:

Classe di pericolo Categoria
Tossicità acuta (tutte le vie d’esposizione) Categorie da 1 a 4
STOT – esposizione singola Categoria 1 e 2
STOT – esposizione ripetuta Categoria 1 e 2
Corrosione della pelle Categoria 1; sottocategorie 1A, 1B, 1C
Sensibilizzazione delle vie respiratorie Categoria 1; sottocategorie 1A, 1B
Mutagenicità per le cellule germinali Categoria 2
Cancerogenicità Categoria 2
Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Pericolo in caso d’aspirazione Categoria 1

Sono esenti sostanze e miscele fornite al consumatore sotto forma di aerosol o in un contenitore dotato di un dispositivo di nebulizzazione sigillato, se non classificate per altri pericoli che prevedano la chiusura

Gas infiammabili Categoria 1 e 2
Liquidi infiammabili Categoria 1 e 2
Solidi infiammabili Categoria 1 e 2

 

– che contengano, analogamente a quanto riportato per la chiusura di sicurezza per bambini, metanolo e/o diclorometano in percentuale uguale o superiore a quanto riportato nella tabella sopra riportata.

 

Se volete saperne di più, potete trovare ulteriori approfondimenti nel Regolamento CLP e nella Guida ECHA su etichettatura e imballaggio.

 

Fonti:

Regolamento (CE) n. 1272/2008 (CLP)

https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/clp_labelling_en.pdf/89628d94-573a-4024-86cc-0b4052a74d65