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Pharma:

  • È disponibile un file contenente i Valori Limite di Esposizione Professionale definiti dall’American Conference of Governmental Industrial Hygienists (ACGIH®) per le normative nazionali ed europee, aggiornato all’edizione 2023 dei valori limite di esposizione professionale. Questo file rappresenta uno strumento di lavoro utile per le imprese

 

Packaging:

  • CONAI ha predisposto un documento di supporto alle imprese per veicolare le informazioni relative all’etichettatura ambientale degli imballaggi tramite canali digitali.
  • CONAI ha predisposto un documento di supporto alle imprese contenente una mappatura internazionale sull’etichettatura dell’imballaggio ai fini della raccolta differenziata
  • CONAI ha reso disponibile il nuovo strumento “Codice Imballaggio”, che attraverso un questionario aiuta l’utente ad individuare, per le più diffuse tipologie di imballaggio, la voce e il codice di dichiarazione nonché il corrispondente valore unitario del Contributo ambientale CONAI e l’eventuale fascia contributiva in vigore dal 2018 in poi.

Rifiuti:

  • Il Comitato Nazionale dell’Albo gestori ambientali ha emanato la delibera n. 1 del 13 febbraio 2023, che introduce la possibilità (dal 15 giugno 2023) per le imprese di dimostrare la propria iscrizione all’Albo non solo attraverso l’esibizione agli enti di controllo del documento cartaceo, ma anche con un QR code generato nell’area riservata del sito web dell’Albo nazionale gestori ambientali. Il QR code contiene i dati identificativi dell’impresa iscritta, il numero di iscrizione, le categorie di iscrizione con i veicoli iscritti ed il dettaglio dei codici CER autorizzati. Gli enti di controllo potranno quindi verificare l’iscrizione utilizzando un’apposita applicazione per dispositivi mobili, che inquadrerà il QR code esibito dall’impresa in formato digitale o cartaceo.
  • Il Comitato nazionale dell’Albo nazionale gestori ambientali ha approvato il calendario delle verifiche per Responsabili Tecnici (art. 13 c. 1 DM 120/2014) per l’anno 2023.

 

CLP:

  • È stata avviata la prima fase di consultazione delle parti sociali sugli aggiornamenti programmati per la Direttiva Cancerogeni, Mutageni e Reprotossici (Direttiva 2004/37/CE); in particolare è in discussione: − l’inserimento di valori limite di esposizione professionale per il cobalto e i suoi composti inorganici, gli idrocarburi policiclici aromatici (IPA), l’isoprene e l’1,4-diossano; − l’inclusione dei fumi di saldatura nell’Allegato I della Direttiva, che riporta un elenco di sostanze, miscele e procedimenti definiti cancerogeni. In questo contesto, è stato affidato ad un consorzio di società (RPA, COWI etc) il compito di svolgere degli studi sugli impatti che queste introduzioni avrebbero per le imprese europee; per raccogliere le informazioni utili allo studio d’impatto, sono stati definiti alcuni questionari. Dal momento che i risultati di questi studi d’impatto, unitamente alle opinioni del RAC sulle sostanze, saranno la base per i prossimi step dell’iter normativo, si invitano le imprese interessate a rispondere ai relativi questionari entro venerdì 10 marzo 2023.

 

Trasporto Merci Pericolose:

  • È stata presentata la Monografia ADR 2023 e il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha confermato importanti informazioni riguardo le esenzioni dalla nomina del consulente ADR.
  • Bruxelles, 2 febbraio – Si è riunito il Network fo Expert Transport & Safety del Cefic per definire la posizione dell’industria chimica sui diversi documenti di modifica ai Regolamenti per il trasporto interno di merci pericolose in discussione

 

Biocidi:

  • ECHA ha pubblicato la versione aggiornata del work program del Comitato sui prodotti biocidi (BPC) che tuttavia comprende solo la programmazione del 2023.
  • Nell’ambito del Regolamento Biocidi, sul sito di ECHA è stata aperta una consultazione pubblica sul 2,2-dibromo-2- cyanoacetamide (DBNPA) per il PT 6 come potenziale candidato alla sostituzione. La consultazione, il cui scopo è di raccogliere informazioni sulla disponibilità di sostituti o alternative alla sostanza attiva in questione è aperta fino al 25 marzo 2023.
  • È stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il Comunicato del Ministero della Salute relativo all’Elenco dei presidi medico chirurgici che sono stati registrati o di cui sia stata autorizzata la variazione dell’autorizzazione all’immissione in commercio dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022.

 

REACH:

  • Il 7 febbraio sul sito di ECHA è stato pubblicato il dossier di allegato XV contenente la proposta di restrizione sui PFAS, a cui seguirà una consultazione pubblica di 6 mesi che si aprirà il 22 marzo. Il dossier si compone di un documento centrale, 7 allegati e 3 appendici: la proposta prevede un divieto totale con deroghe limitate nel tempo per uso specifico (periodo di transizione di 18 mesi più un periodo di deroga di cinque o 12 anni).
  • È stata aperta la terza call for evidence dell’ECHA sul PVC e i suoi additivi. In particolare, in questa fase l’Agenzia chiede informazioni sulle alternative al PVC e a un sottoinsieme di additivi del PVC utilizzati come stabilizzanti termici, plastificanti e ritardanti di fiamma (“additivi nel focus”). La consultazione si chiuderà il 31 marzo 2023.
  • L’8 febbraio 2023 l’Agenzia delle Accise, Dogane e Monopoli ha pubblicato una circolare contenente disposizioni per gli operatori economici che importano prodotti da extra-UE in relazione alle sostanze soggette all’allegato XVII del REACH (restrizioni). Tali disposizioni sono entrate in vigore il 10 febbraio 2023.
  • Il 15 febbraio ECHA ha aperto una “call for evidence” per le sostanze classificate come CMR di categoria 1A o 1B nell’allegato VI, parte 3, del CLP negli articoli di puericoltura. L’obiettivo è di raccogliere dati utili a chiarire la necessità di una restrizione. La consultazione è aperta fino al 31 marzo 2023.
  • Il 17 febbraio è stata aperta una consultazione pubblica relativa all’identificazione come SVHC del bis(4-chlorophenyl) sulphone e del Diphenyl(2,4,6-trimethylbenzoyl)phosphine oxide. Entro il 3 aprile 2023 è possibile presentare commenti, che riguardino in particolare l’identità della sostanza e le sue proprietà.
  • La guida di ECHA su monomeri e polimeri è stata rivista per allinearsi a una decisione della commissione di ricorso (Board of appeal) di giugno del 2021 (Case number: A-001-2020); la revisione ha comportato modifiche alla descrizione degli obblighi di registrazione per coloro che importano e fabbricano polimeri e monomeri.
  • Sul sito di ECHA è stata pubblicata la versione aggiornata delle raccomandazioni per le imprese per conformarsi ai requisiti del Regolamento REACH e garantire l’uso sicuro delle sostanze chimiche. In particolare, tali raccomandazioni si concentrano sull’evitare la sperimentazione sugli animali, fornendo in particolare consigli sul read-across.

 

Sostanze e Miscele Pericolose:

  • Sul sito di ECHA è stata pubblicata la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata per: − fosthiazate (ISO); S-sec-butyl O-ethyl (2-oxo-1,3-thiazolidin3-yl)phosphonothioate (CAS 98886-44-3). La proposta prevede la classificazione come Repr. 2 (H361fd), Lact. (H362), Acute Tox. 3 (H331) con Inhalation: ATE = 0.53 mg/L (dusts or mists), Acute Tox. 3 (H311) con Dermal: ATE = 861 mg/kg bw, Acute Tox. 3 (H301) con Oral: ATE = 57 mg/kg bw, STOT SE 1 (H370 – nervous system), STOT RE 2 (H373 – adrenals), Eye Irrit. 2 (H319), Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Acute 1 (H400) con M = 1 e Aquatic Chronic 1 (H410) e M = 1. Attualmente la sostanza è in Allegato VI del CLP con la classificazione come Acute Tox. 3* (H301), Acute Tox. 4* (H312), Acute Tox. 3* (H331), Skin Sens. 1 (H317), Aquatic Acute 1 (H400) e Aquatic Chronic 1 (H410). La sostanza è utilizzata come principio attivo fitosanitario.
  • Sul sito di ECHA è stato pubblicato il parere del RAC sulla classificazione armonizzata dell’Argento metallico e suoi composti.

È appena iniziato un nuovo anno, e quello che ci siamo appena lasciati alle spalle è stato ricco di avvenimenti, per chi lavora nell’ambito del regolatorio chimico; è quindi doveroso fare un riepilogo dei 12 mesi appena trascorsi.

Vediamo insieme quali sono stati gli aggiornamenti più importanti di questo 2022, anno ricco di novità e che in alcuni casi ha fatto da spartiacque tra le legislazioni vecchie e quelle nuove.

Procederemo dividendo gli aggiornamenti in tre grandi gruppi tematici: CLP e SDS, REACH, Biocidi.

 

CLP e SDS:

  • Regolamento 2020/878: il 2022 è stato l’ultimo anno transitorio a disposizione per mettersi in regola con il nuovo formato di SDS previsto dal nuovo Allegato II del Regolamento REACH; da gennaio 2023 infatti l’unico formato valido per la fornitura delle schede di sicurezza è quello secondo il Regolamento 2020/878.
  • Numeri dei 10 CAV in sds: per quanto riguarda l’Italia, da ottobre è entrato in vigore l’obbligo di indicare in sezione 1.4 delle schede di sicurezza di miscele tutti i 10 numeri dei Centri antiveleni ufficiali.
  • Entrata in vigore ATP 15: entrato in vigore il 1° marzo 2022, prevede l’inserimento in Allegato VI di nuove sostanze, l’eliminazione di alcune voci, e la modifica di sostanze già presenti nell’Allegato.
  • Entrata in vigore ATP 17: l’ultimo ATP ad entrare in vigore, per l’esattezza il 17 dicembre; prevede anch’esso la modifica dell’Allegato VI del CLP, con l’inserimento di nuove sostanze, la modifica di altre già listate (citiamo come esempio la rimozione dei limiti specifici previsti per l’acido borico) e l’eliminazione di alcune voci presenti.
  • Biossido di titanio: è recente la notizia della sentenza della Corte di Giustizia UE che annulla la parte dell’ATP14 riguardante la classificazione ed etichettatura come cancerogeno per inalazione di alcune forme (polveri contenenti ≥ 1% di particelle con diametro ≤ 10 μm) di TiO2; se la Commissione Europea non farà ricorso, sarà possibile che decadano gli obblighi previsti per TiO2 e miscele che lo contengono.
  • Aggiornamento del CLP con nuove classi di pericolo: è stata di recente rilasciata dalla Commissione Europea la bozza del Regolamento che aggiorna il CLP; verranno introdotte nuove classi di pericolo: endocrine disrupting property for human health, endocrine disrupting property for the environment, Persistent, Bioaccumulative and Toxic (PBT) or Very Persistent, Very Bioaccumulative (vPvB) properties, Persistent, Mobile and Toxic (PMT) or Very Persistent, Very Mobile (vPvM) properties.

 

REACH:

  • Proposta di restrizione per vietare le sostanze polifluoroalchiliche (PFAS) nelle schiume antincendio
  • I Rappresentanti unici (OR) hanno l’obbligo di dichiarare il produttore non Europeo che rappresentano sul portale Reach-it (scadenza 14 ottobre 2022)
  • Settembre 2022: Cambia l’approccio ECHA riguardo ai test in vitro e in vivo richiesti per investigare le aberrazioni cromosomiche. Il Comitato degli stati membri (CA) ha concordato:
  1. Di richiedere, tra i requisiti in materia di dati dell’Allegato VII, esclusivamente il test micronucleo (MN) in vitro (eliminata la scelta tra il test di aberrazione cromosomica in vitro e il test del MN in vitro)
  2. Di richiedere, per sostanze che presentano un problema di aberrazione cromosomica identificato in vitro, il test combinato in vivo Comet assay e MN test. Fatta eccezione per sostanze che mostrano solo effetti aneugenici, per le quali dovrà essere richiesto un test MN in vivo.
  3. deve essere eseguita la colorazione del centromero, nel test MN, quando il numero di micronuclei è incrementato; per indagare la modalità di azione clastogenica o aneugenica della sostanza.
  4. Quando è richiesto un test MN in vivo, ECHA richiederà un’appropriata indagine dell’esposizione del tessuto bersaglio
  • Il 17 luglio 2022 è scaduto il termine per richiedere ad ECHA i numeri di registrazione delle sostanze NONS (claim). I numeri di circa 4700 sostanze non potranno più essere richiesti o utilizzati dai dichiaranti.
  • Si avvicina la registrazione REACH dei polimeri: pubblicato a luglio 2020 uno studio condotto da Wood per determinare quali polimeri rientreranno in registrazione. Si prevede per il 2026 il documento finale della Commissione e l’entrata in vigore nel 2027.
  • Si allontana la revisione del regolamento REACH. La proposta della Commissione prevista a fine 2022 slitta ancora.

 

Biocidi:

  • Revisione del modello per l’overview delle Famiglie di Biocidi: è stato pubblicato un nuovo modello per presentare la panoramica delle famiglie di biocidi. Gli applicanti devono utilizzare il modello revisionato per le loro domande a partire dall’11 gennaio 2022.
  • Aggiornate le linee guida sui requisiti di informazione sulla salute umana: è stato pubblicato un aggiornamento del documento di orientamento per il regolamento sui biocidi (BPR) Volume III – Salute umana – Requisiti di informazione (Parte A). L’aggiornamento allinea gli orientamenti ai nuovi obblighi di informazione del BPR (allegati II e III) modificati dal regolamento (UE) 2021/525, che è entrato in vigore il 15 aprile 2022.
  • Raccomandazioni sulla redazione dell’SPC: l’ECHA ha pubblicato un documento di raccomandazioni per aiutare i richiedenti e le autorità competenti degli Stati membri a preparare un SPC chiaro e comprensibile, per biocidi e famiglie di biocidi. Il documento raccoglie gli accordi del Coordination Group, e degli incontri tra Le autorità competenti e il Biocidal Products Committee.
  • Articoli trattati: aggiornamento della lista delle sostanze attive consentite. L’ECHA ha aggiornato l’elenco delle combinazioni di tipo di sostanza-prodotto che possono essere utilizzate negli articoli trattati. List of allowed active substances(PDF)
  • È stato pubblicato il Regolamento di Esecuzione (UE) 2022/1991 che approva il cloruro di didecildimetilammonio come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi dei tipi di prodotto 1 e 2 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. La data di approvazione è il 1° febbraio 2024.
  • Aggiornata la linea guida sull’efficacia dei biocidi: il documento di orientamento per il regolamento sui biocidi (BPR) Volume II – Valutazione e valutazione dell’efficacia (Parti B+C) è stato aggiornato. L’aggiornamento riguarda il capitolo sui disinfettanti per i tipi di prodotto 1-5. Sono state aggiunte o riviste sezioni sui co-formulanti come potenziali sostanze attive, claim virucida, disinfezione di stanze e biancheria e disinfezione degli imballaggi prima del riempimento asettico. Anche le Appendici 1, 2, 3 e, in particolare, 4 sono state aggiornate sulla base delle norme europee recentemente sviluppate e pubblicate.
  • È uscita la bozza del Regolamento di Esecuzione che approva la sostanza Alkyl (C12-16) dimethylbenzyl ammonium chloride (ADBAC/BKC (C12-C16)) come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 1 a norma del regolamento (UE) n. 528/2012. La data di approvazione è il 1° luglio 2024.

 

Per tutti gli approfondimenti e per rimanere sempre aggiornati sulle ultime notizie, vi invitiamo a consultare la pagina ufficiale ECHA: https://echa.europa.eu/it/home

 

Rifiuti:

  • Con la Circolare n. 128108 del 17 ottobre 2022, il Ministero della Transizione Ecologica (MiTE) ha pubblicato alcuni chiarimenti in merito all’applicazione delle Linee Guida SNPA sulla classificazione dei rifiuti, approvate con Decreto Direttoriale n. 47 del 9 agosto 2021.
  • La Commissione europea ha pubblicato il 26 ottobre lo “Strategic Research and Innovation Plan” (SRIP), previsto dalla Chemical Strategy for Sustainability (CSS), con l’obiettivo di mettere in evidenza le aree di ricerca e innovazione cruciali per accelerare la transizione verso sostanze chimiche e materiali sicuri e sostenibili. Il documento, frutto di consultazioni con diversi gruppi di stakeholder, fornisce una visione completa delle esigenze di ricerca e innovazione per le sostanze chimiche e i materiali lungo il loro ciclo di vita. L’obiettivo dello SRIP è, inoltre, orientare le risorse dei programmi di finanziamento europei, nazionali e provati; ad esempio, sarà utilizzato all’interno del programma Horizon Europe come strategia generale.

 

Limiti di Esposizione:

  • ECHA ha redatto due report scientifici per la valutazione di eventuali valori limite di esposizione professionale delle sostanze: − 1,2,3-tricloropropano (CAS 96-18-4); − 1,2-dicloropropano (CAS 78-87-5). Entrambi i report concludono che, poiché le sostanze sono cancerogene senza soglia, non può essere derivato un valore limite di esposizione professionale health-based, ma questo deve essere individuato sulla base di una relazione rischio/esposizione. Inoltre, tutti e due i report suggeriscono la nota “pelle”. Sono state quindi aperte due consultazioni pubbliche su tali report scientifici, alle quali è possibile rispondere entro lunedì 19 dicembre 2022. A seguito dei commenti raccolti, il RAC elaborerà un’opinione per l’1,2,3-tricloropropano e una per l’1,2- dicloropropano; tali opinioni, unitamente agli esiti di appositi studi d’impatto, saranno la base per il prosieguo dell’iter normativo, ovvero l’inserimento delle sostanze nelle prossime revisioni della Direttiva Cancerogeni Mutageni e Reprotossici (CMRD).
  • La Commissione europea ha pubblicato una proposta legislativa di modifica della Direttiva 2009/148/EC sull’amianto (che è recepita nel D.Lgs. 81/08, Titolo IX, Capo III), che mira ad aggiornare il valore limite di esposizione professionale vincolante esistente per l’amianto, tenendo conto degli ultimi sviluppi scientifici e del progresso tecnico.

 

Trasporto Merci Pericolose:

  • Entro il 31 dicembre 2022, anche le imprese la cui attività comporti la spedizione di merci pericolose su strada, ferrovia e vie navigabili interne devono nominare un Consulente Sicurezza Trasporti.

 

Biocidi:

  • Sulla GUUE L269 del 17 ottobre 2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/1950, che rinnova l’approvazione del creosoto come principio attivo ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 8.
  • Sulla GUUE L 275 del 25 ottobre 2022 è stato pubblicato il Regolamento di esecuzione (UE) 2022/2048 che approva l’acido L-(+)-lattico come principio attivo esistente ai fini del suo uso nei biocidi del tipo di prodotto 6.
  • Ai sensi del Regolamento Biocidi, sono state pubblicati: − otto Decisioni di esecuzione che posticipano la data di scadenza dell’approvazione di altrettanti principi attivi ai fini del loro uso nei biocidi; − tre Regolamenti di approvazione di altrettanti principi attivi; − un Regolamento di revoca dell’approvazione di un principio attivo; − una Decisione sull’estratto di oleoresina di Capsicum pressato; − un Decreto di proroga della scadenza delle autorizzazioni all’immissione in commercio rilasciate dal Ministero della Salute per alcuni biocidi anticoagulanti; − una Decisione di non approvazione del ditiocianato di metilene
  • ECHA ha recentemente pubblicato due documenti tecnici (“Shelf-life setting during the authorisation of biocidal products” e “Technical Agreements for Biocides Analytical Methods, Physico-Chemical Properties and Physical Hazards”), che possono avere importanti ricadute sulla presentazione dei dossier di autorizzazione dei prodotti biocidi.
  • Il documento ECHA di orientamento per il Regolamento sui biocidi (BPR) Volume II – Valutazione e valutazione dell’efficacia (parti B+C) è stato aggiornato. L’aggiornamento riguarda il capitolo sui disinfettanti per i tipi di prodotto 1-5. Sono state aggiunte o riviste sezioni sui coformulanti quali potenziali sostanze attive, indicazioni virucidali, disinfezione di ambienti e lavanderie e disinfezione degli imballaggi prima del riempimento asettico. Anche le appendici 1 (Matrici di domanda), 2 (Norme e metodi di prova), 3 (Organismi di prova) e, in particolare, 4 (Panoramica delle norme, condizioni di prova e criteri di superamento) sono state aggiornate sulla base di norme europee recentemente elaborate e pubblicate.

 

Materiali a contatto con alimenti:

  • È stata aperta una consultazione pubblica di tre mesi riguardante la revisione delle norme dell’UE sui materiali destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari. La consultazione chiuderà l’11 gennaio 2023.

 

REACH:

  • La Commissione europea ha adottato il suo programma di lavoro per il 2023, nel quale indica che ci sarà qualche mese di ritardo nella revisione del Regolamento REACH.
  • È stata aperta una call for evidence sulla relazione dell’ECHA relativa all’opportunità di avviare un processo di restrizione ai sensi dell’art. 69, par. 2 per il 4,4′-methylenebis[2-chloroaniline] (MOCA). È possibile rispondere alla consultazione entro il 16 novembre 2022.
  • È stata aperta sul sito dell’ECHA una consultazione sull’opinione del SEAC relativa alla proposta di restrizione sui Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH). È possibile rispondere alla consultazione entro il 14 novembre 2022.
  • È stata aperta una consultazione pubblica sulla proposta di restrizione riguardante la produzione, l’uso e l’immissione sul mercato di sostanze, miscele e articoli contenenti paraffine clorurate a catena media (MCCP) nonché altre sostanze contenenti cloroalcani con lunghezze della catena del carbonio comprese tra C14 e C17 con proprietà PBT e/o vPvB. È possibile rispondere alla consultazione entro il 22 marzo 2023.
  • È stata aperta sul sito di ECHA una consultazione pubblica, secondo l’art. 69, par. 2 del REACH, sugli usi nei prodotti (articoli) e sul potenziale di rilascio dagli articoli di 6 perborati di sodio; la consultazione ha l’obiettivo di raccogliere informazioni atte a comprendere se l’uso di queste sostanze negli articoli sia adeguatamente controllato e se sia necessaria una restrizione. È possibile rispondere alla consultazione entro il 7 dicembre 2022.
  • I risultati di un progetto pilota del Forum sulle sostanze recuperate dai rifiuti rivelano che Il 26 % delle sostanze controllate viola il REACH.
  • Proposte di restrizione per i bisfenoli e il creosoto disponibili
  • L’ECHA ha pubblicato proposte di restrizione per: 4,4′-isopropilidenedifenolo (bisfenolo A) preparato dalla Germania; creosoto e sostanze affini preparati dalla Francia.

 

Sostanze e Miscele Pericolose:

  • Sul sito di ECHA è stata pubblicata la proposta di classificazione ed etichettatura armonizzata per: − clopyralid (ISO); 3,6-dichloropyridine-2-carboxylic acid (CAS 1702-17-6). La proposta prevede la classificazione come Eye Dam. 1 (H318), Repr. 2 (H361d), STOT RE 2 (H373) e Aquatic Chronic 1 (H410) con M-factor = 10. Attualmente la sostanza è in Allegato VI del CLP con la classificazione come Eye Dam. 1 (H318) ed è utilizzata come principi attivo fitosanitario. È possibile rispondere alla consultazione entro il 16 dicembre 2022.

 

ECHA:

  • La Commissione europea ha concesso 11 autorizzazioni per l’utilizzo di 4-(1,1,3,3-tetrametilbutil)fenolo, etossilato (4-terz-OPnEO) (CE -, CAS -) (le date di scadenza per il periodo di revisione sono tra parentesi): quattro impieghi richiesti da Zoetis Belgium S.A. (4 gennaio 2031 e 4 gennaio 2033); due usi richiesti da Delpharm Biotech (4 gennaio 2033); tre utilizzi richiesti da Idexx Montpellier SAS (4 gennaio 2033); un uso richiesto da Idexx B.V. (4 gennaio 2033); e un uso richiesto da Instrumentation Laboratory SpA (4 gennaio 2033).
  • La Commissione europea ha autorizzato due 4-nonilfenolo, ramificato e lineare, etossilato (4-NPnEO) (CE -, CAS -) (le date di scadenza per il periodo di revisione sono tra parentesi): un uso richiesto da Idexx Montpellier SAS (4 gennaio 2033) e un uso richiesto da Idexx B.V. (4 gennaio 2033).

 

Nanomateriali:

  • Si aspetta una crescita del mercato europeo dei nanomateriali. L’ultimo studio dell’Osservatorio dell’Unione Europea per i Nanomateriali (EUON) prevede che il mercato europeo dei nanomateriali crescerà in volume e valore tra il 2021 e il 2025. Lo studio fornisce un elenco dei nanomateriali attualmente sul mercato e identifica i principali operatori di mercato

In questi ultimi mesi il Ministero della Salute ha pubblicato sul proprio sito istituzionale dedicato alle novità alcune comunicazioni relative a:

 

Validità delle autorizzazioni come Presidi Medico Chirurgici dei prodotti destinati alla disinfezione della cute integra prima di un trattamento medico:

E’ stato avviato un procedimento amministrativo volto a verificare la sussistenza delle condizioni per il mantenimento della validità delle autorizzazioni all’immissione in commercio come PMC di prodotti destinati alla disinfezione della cute integra prima di un trattamento medico, in quanto, secondo l’interpretazione uniformemente assunta a livello europeo, tali prodotti ricadono nell’ambito di applicazione di normativa specifica incompatibile con la definizione di PMC.

Per tale motivo si rileva preliminarmente che i prodotti disinfettanti ricadono contestualmente sia nell’ambito di applicazione della normativa nazionale in materia di PMC (d.P.R. 6 ottobre 1998, n. 392), sia nell’ambito di applicazione delle disposizioni sui prodotti biocidi (Regolamento UE 528/2012).

Tenuto conto la parziale sovrapposizione delle due normative, l’articolo 89 del Regolamento (UE) 528/2012 prevede la transizione dal regime di autorizzazione nazionale dei PMC al regime di autorizzazione europea prevista dal medesimo Regolamento, secondo le tempistiche dettate nel citato articolo.

A tal proposito, l’orientamento espresso a livello europeo prevede l’inquadramento dei disinfettanti destinati all’utilizzo su cute integra prima di un trattamento medico nell’ambito dei prodotti medicinali; tale orientamento, oltre ad essere ostativo alla possibilità di autorizzare l’immissione in commercio dei medesimi come biocidi, appare incompatibile con l’ipotesi di mantenere le relative autorizzazioni in essere come PMC. Se ad esito dell’istruttoria tale interpretazione verrà confermata, con necessità di revoca delle attuali autorizzazioni all’immissione in commercio come PMC, nell’ambito del procedimento si valuterà, la possibilità di concedere un periodo di transitorio di validità delle medesime sulla base delle ipotesi di partenza descritte nell’avviso di avvio del procedimento.

Tutti gli interessati sono stati invitati a presentare, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione per estratto sulla Gazzetta Ufficiale dell’avviso, eventuali osservazioni, memorie o documenti ritenuti pertinenti ai fini del procedimento.

 

Attestazione del pagamento delle tariffe previste per servizi resi in materia di biocidi e Presidi Medico Chirurgici:

Le istanze di autorizzazione o modifica di autorizzazione all’immissione in commercio, di valutazione di un principio attivo biocida e di rilascio certificati di libera vendita devono essere corredati dall’attestazione del pagamento della relativa tariffa (prevista per i prodotti biocidi dal decreto ministeriale 1 giugno 2016 e per i PMC dal decreto ministeriale 6 agosto 2021). Per l’ammissibilità dell’attestazione, la stessa deve essere rilasciata o emessa dall’istituto bancario o dall’ufficio postale tramite il quale si è proceduto al pagamento, deve recare l’identificativo dell’operazione (per i bonifici il CRO), l’importo e il giorno del versamento.

Inoltre, per l’ammissibilità dell’attestazione di pagamento, deve essere presente una causale che indichi espressamente:

  • per le richieste di autorizzazione o modifica di autorizzazione all’immissione in commercio di un PMC: il nome del prodotto, il numero di registrazione (se trattasi di modifica) ed il tipo di prestazione richiesta;
  • per le richiesta di autorizzazione o modifica di autorizzazione alla produzione di PMC: il nome dell’officina ed il tipo di prestazione richiesta;
  • per le richieste di rilascio di certificati di libera vendita di PMC o di biocidi: l’indicazione “richiesta clv” seguita dal nome del prodotto, il numero di registrazione ed il Paese di esportazione per il quale si richiede l’attestazione
  • per la valutazione di principi attivi biocidi, l’indicazione del principio attivo biocida: numero diCAS e la tipologia di valutazione richiesta
  • per tutte le altre tipologie di procedimenti in materia di prodotti biocidi: case number dell’istanza cui si riferisce il pagamento, il tipo di prestazione richiesta e la denominazione del prodotto

Si raccomanda di non utilizzare per l’attestazione del pagamento documenti contabili ad uso interno del richiedente.

Si rappresenta che la non conformità alle indicazioni fornite delle attestazioni di pagamento ne potrebbe comportare l’inidoneità ai fini della dimostrazione dell’assolvimento della tariffa e la conseguente necessità di presentare una nuova attestazione.

 

Fonte: https://www.salute.gov.it/portale/biocidi/archivioNotizieBiocidi.jsp

Riorganizzazione degli Uffici

La Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF) sta andando incontro ad una riorganizzazione degli Uffici e ad una revisione del proprio protocollo che comporterà l’invio di ogni comunicazione inerente i PMC e i biocidi all’Ufficio 8 (Biocidi e cosmetici) e non più all’Ufficio 1 (Affari generali e prodotti di interesse sanitario diversi dai dispositivi medici).

 

Nuove modalità di redazione e trasmissione dei provvedimenti

A partire dall’ 8 marzo 2022 i provvedimenti inerenti i PMC e i biocidi, come quelli di autorizzazione all’immissione in commercio di biocidi e PMC o di autorizzazione alla produzione di PMC e le relative modifiche, rilasciati dall’Ufficio 8 secondo il Regolamento (UE) 528/2012 ed il D.P.R. 6 ottobre 392/1998, sono firmati digitalmente. I documenti così formati, costituenti i provvedimenti autorizzativi o di modifica di autorizzazione, verranno trasmessi via posta elettronica certificata o per via telematica, consentendo tempi di notifica più celeri e benefici, nel medio periodo, in termini di tempi di trattazione del procedimento.

 

Aggiornamento delle tariffe dei servizi erogati dal Ministero su richiesta

Dal 27 novembre 2021 è entrato in vigore il nuovo aggiornamento delle tariffe dovute per i servizi erogati su richiesta dalla Direzione Generale dei Dispositivi Medici e del servizio Farmaceutico (DGDMF). Questo aggiornamento è stato disposto dal Decreto Ministeriale del 6 agosto 2021, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 12 novembre 2021, n. 270.

Per le richieste pervenute al Ministero della salute a partire dal 27 novembre 2021, anche spedite anteriormente, per le quali sia stata pagata la precedente tariffa, occorre integrare l’importo del versamento dovuto.

Gli aggiornamenti riguardano, in particolare, i servizi relativi a:

  • biocidi (CLV)
  • cosmetici
  • dispositivi medici
  • dispositivi medico-diagnostici in vitro
  • indagini cliniche
  • PMC
  • pubblicità sanitaria
  • sostanze stupefacenti

Qui sotto il nuovo prezzario relativo a PMC e biocidi:

PRESIDI MEDICO CHIRURGICI
TIPOLOGIA DI PROCEDIMENTO IMPORTO DOVUTO
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici Euro 3.827,60
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell’autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici attinente l’officina di produzione Euro 1.913,80
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell’autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici, non concernente l’officina di produzione e non attinente esclusivamente alla sede legale Euro 382,80
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere una modifica dell’autorizzazione a produrre presidi medico chirurgici, attinente esclusivamente alla sede legale Euro 0
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere l’autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico Euro 1.531,00
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un’integrazione o modifica dell’autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico, con riferimento ad ogni integrazione o modifica non imposta dal Ministero della salute attinente alla composizione o alle caratteristiche tecniche sostanziali o alla denominazione del presidio o all’officina in cui esso e’ prodotto Euro 382,80 per presidio medico chirurgico
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un’integrazione o modifica dell’autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico, con riferimento ad ogni modifica concernente la ragione, la denominazione sociale, la partita iva, il codice fiscale o l’indirizzo della societa’ titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, anche a seguito di trasferimento della proprietà del/dei presidio/presidi medico chirurgico/i Euro 382,80 per il complesso dei presidi medico chirurgici interessati
Accertamenti conseguenti alla domanda diretta ad ottenere un’integrazione o modifica dell’autorizzazione a mettere in commercio un presidio medico chirurgico, con riferimento ad ogni modifica concernente la ragione sociale o la denominazione sociale della società che rappresenta in Italia la società estera titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio Euro 382,80 per il complesso dei presidi medico chirurgici interessati
Rilascio certificato di “libera vendita” Euro 95,00

 

Riferimenti: https://www.trovanorme.salute.gov.it/norme/dettaglioAtto?id=83873

16 nuovi pareri rilasciati dal Comitato sui Prodotti Biocidi

 

Il Comitato sui Prodotti Biocidi (Biocidal Products Committee, BPC) si è riunito dal 29 novembre al 3 dicembre 2021 e ha adottato 16 pareri: 10 sull’approvazione dei principi attivi, due sull’autorizzazione dell’Unione e quattro su richieste della Commissione europea.

È stato espresso parere positivo per l’approvazione delle seguenti sostanze attive:

  • Ozono generato dall’ossigeno per l’uso in disinfettanti e alghicidi non destinati all’uso diretto su persone o animali (PT2), in disinfettanti per aree di alimenti e mangimi (PT4) e per acqua potabile (PT5), e nei conservanti per sistemi di raffreddamento e trattamento dei liquidi (PT11);
  • Alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio cloruro (ADBAC/BKC) per l’uso in disinfettanti per l’igiene personale (PT1) e PT2 [*];
  • Chrysanthemum cinerariaefolium, un estratto di fiori di Tanacetum cinerariifolium, ottenuto con anidride carbonica supercritica e con solventi idrocarburici per repellenti e attrattivi (PT19); e
  • Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC) per i PT 1 e 2 [*].

 

Autorizzazioni dell’Unione:

  • L(+) Acido lattico per i PT 1, 2, 3 (igiene veterinaria) e 4, e
  • Perossido di idrogeno per il PT2.

La Commissione Europea, insieme agli Stati membri dell’UE, prenderà la decisione finale sull’approvazione dei principi attivi e sull’autorizzazione dell’Unione delle famiglie di biocidi.

[*] Prodotti disinfettanti contenenti Alchil (C12-16) dimetilbenzilammonio cloruro (ADBAC/BKC) e Cloruro di didecildimetilammonio (DDAC) sono prodotti che saranno difesi dal progetto regolatorio della QPC Task Force, fondata lo scorso 23 Novembre da Chemsafe in collaborazione con i propri partners.

 

Inoltre, il comitato ha adottato pareri in risposta alle richieste della Commissione Europea su:

  • Valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dalle proprietà interferenti endocrine della 2,2-dibromo-2-cianoacetammide (DBNPA) utilizzata nei disinfettanti per l’area degli alimenti e dei mangimi (PT4). Il comitato ha concluso che il livello di rischio può essere considerato accettabile.
  • Valutazione dei rischi per la salute umana e per l’ambiente derivanti dalle proprietà di interferente endocrino della cianammide utilizzata nei disinfettanti per l’igiene veterinaria (PT3) e nei prodotti per il trattamento di insetti, aracnidi e altri artropodi (PT18). Il comitato non ha potuto trarre conclusioni sui rischi sulla base dei dati disponibili.
  • Ammissibilità della sostanza attiva burro di arachidi ad essere inclusa nell’allegato I al BPR, che elenca le sostanze attive identificate come a basso rischio e ammissibili a una procedura di autorizzazione semplificata. Il comitato raccomanda che il burro di arachidi non venga incluso nell’allegato I in quanto può essere considerato immunotossico (può causare reazioni allergiche).
  • Domande relative a una guida sulle trappole per roditori sviluppata dall’Agenzia tedesca per l’ambiente. Il comitato ha concluso che in questa guida vengono utilizzati gli stessi principi per la valutazione dell’efficacia rispetto ai rodenticidi a base chimica.

La Commissione Europea prenderà le decisioni finali sulla base del parere tecnico e scientifico di BPC.

I summenzionati pareri saranno disponibili a breve sulla pagina web del BPC.

Il prossimo incontro si terrà nel marzo 2022.

 

Riferimenti:

ECHA, 08/12/2021. Disponibile al link: https://echa.europa.eu/it/-/highlights-from-december-bpc-meeting?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20211201&_cldee=aS5iYXJiaWVyb0BjaGVtc2FmZS1jb25zdWx0aW5nLmNvbQ%3d%3d&recipientid=lead-5d3202cfc0e0e71180fa005056952b31-3e7ce83d82e54dda863af3ad139a2350&esid=ecd28d51-2358-ec11-8132-005056b9310e.