Food

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In 1979, on the proposal of the European Council, “The rapid alert system for food and feed” (RASFF) was conceived and launched. It was officially established with Regulation (EC) no. 178/2002 laying down the general principles and requirements of food law, establishing the European Food Safety Authority and laying down procedures in food safety matters. In 2016, the RASFF brought together the food safety authorities of the member states of the European Union, Norway, Liechtenstein, Iceland and Switzerland (EFTA), and the European Commission, EFSA.

It is defined as an alert system in the form of a network, for the notification of a direct or indirect risk to human health from food or feed, according to Article 50 of Regulation (EC) no. 178/2002. Over the years, it has been extended to the risks associated with materials and objects intended to come into contact with food – FCM (respectively with Regulation (EC) No. 1935/2004) and feed for pets – pet food (Regulation (EC) No. 183/2005).

The system collects and publishes notifications and alarms within Europe relating to health risks in a short time, specifying the notifying country, the type and reasons for the notice, and the country of origin of the product. Trademarks and company names are not disclosed, seeking a balance between public information and the protection of commercial interests. The data is communicated and shared among the members of the network in real-time through the i-RASFF online platform implemented by the IMSOC system.

The IMSOC system complements the existing IT systems managed by the Commission and it is used for official controls as well. It is used to exchange data, information rapidly, and documents concerning the risks to human health, animal health and welfare and plant health.

Following the ascertainment, and sometimes even the suspicion, of a non-compliance at the border of the Union or within the Union, the competent authorities activate the RASFF notification system.

When non-conformities are associated with risk (serious, not serious or undecided) to human, animal or environmental health, the alert system’s notifications are:

  • alert (A notification of a risk that requires rapid action. The product subject to an alert must be withdrawn or recalled from the market)
  • information for follow-up
  • information for attention
  • border rejection (A notification about a product that was refused entry into the market for reasons relating to a serious risk to human health. Food can also be subject to information for attention or information for follow-up. These are both notifications that do not require rapid action either because the risk is not considered serious, or the product is not on the market at the moment of the notification.)
  • news

Alert and border rejection are the notifications that have a strong impact on public health.

The RASFF portal provides various information on products such as *The classification of the notifications, * The date of the case, * The notifying country, * The subject, * The product category, * The product type, * The risk decision.

If other details are needed, it is possible to extract information on: * The action taken, * The distribution status, * The hazard, * The category, * The analytical result, * The sampling date.

The benefits of the information provided through RASFF are especially relevant for:

*Importers: RASFF allows them to take advantage of the information about global imports/exports and thus prevent future detentions; and

*Consumers: RASFF ensures consumers the security of traceability and provides them information about the most frequent risks.

If the product subject to notification is still available on the market, it is necessary to activate the withdrawal and recall measures as required by Regulation (EC) 178/2002.

 

The Maximum Residue Levels compliance

 

Every year, according to the rules established by Regulation (EC) No 396/2005, the EFSA releases a report on the pesticides residues in foodstuff over Europe. This report is based on data from the official national control activities carried out by EU Member States, Iceland and Norway. The report shows the results of extensive analyses of more than 800,000 samples from all over Europe to ensure and check the compliance of products on the market.

On the 30th of March 2022, the report for 2020 was released. The summary states

Analysis of the results shows that 94.9% of samples fell within legally permitted levels. For the subset of 12,077 samples analysed as part of the EU-coordinated control programme (EU MACP), 98.2% were within legal limits.

The entire report can be found here: https://efsa.onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.2903/j.efsa.2022.7215

Let’s see a bit more about how things work over pesticides and how some definitions would help understand the regulations at best.

The term “pesticide” is commonly misused with the intended meaning of Plant Protection Product (PPP). Pesticides are not only substances used for killing plants’ pests (as the PPPs) but also include substances for non-plant uses. To this extent, biocides are pesticides. EFSA oversees assessing PPT but not biocides.

Plant Protection Products are pesticides made of at least one active substance to keep crops healthy and prevent them from being destroyed by disease and infestation. PPP include herbicides, fungicides, insecticides, acaricides, plant growth regulators and repellents.

Plant protection products cannot be placed on the market or used without prior authorization. As it happens for other substances intended for the food sector (new additives, novel foods), EFSA evaluates active substances used in PPP while the Member States (MSs) authorize the products at the European level. The EFSA role is a scientific role of assessment while the EU Commission and the Member States take risk management decisions on regulatory issues, including approval of active substances. The EFSA scientific role is to evaluate the safety profile of the substance(s) and their potential harmfulness for humans. Based on their opinions, MSs can decide what to do.

The Regulation mentioned above, (EC) No 396/2005, set and harmonized the legal limits for pesticide residues (called Maximum Residue Levels or MRLs) in food and feed and gave the provisions for official controls. These legal limits also apply to imported food, set as “import tolerances” to meet international trade needs. These limits are defined because PPPs may pose a risk to public health if not controlled. Limits are established based on the hazard profile of each substance during the safety risk assessment carried out by EFSA panels. According to Regulation (EC) No 396/2005, maximum residue levels (MRLs) are the upper levels of pesticide residues that are legally permissible in or on food or animal feed, based on good agricultural practice (GAP) and the lowest exposure necessary to protect vulnerable consumers.

The yearly report released by the EFSA on pesticides residues checks the compliance of the pesticides (or better PPPs) residues. That is done also to understand if agricultural practices are done properly and are efficient in guaranteeing human health and whether consumers are protected.

Source: EFSA website available from: https://www.efsa.europa.eu/en/topics/topic/pesticides

 

Le informazioni in etichetta

 

Il packaging più attraente, il prezzo, la comodità nel quale il prodotto viene dispensato, i messaggi accattivanti, il contenuto di calorie, l’assenza di zuccheri, i valori nutrizionali; sono questi i parametri attraverso i quali il consumatore fa delle scelte al supermercato mentre fa la spesa.

Oggi faremo una breve panoramica di quello che in etichetta è consentito (e no) sui prodotti alimentari e come fare ad ottenere una nuova dicitura (un nuovo claim) per un alimento o ingrediente.

La prima distinzione da fare nella lettura di un’etichetta è quella tra le informazioni obbligatorie e quelle facoltative. Il Regolamento No 1169/2011, relativo alla fornitura di informazioni sugli alimenti ai consumatori, stabilisce quelle che sono le informazioni che il produttore (o venditore ultimo) deve apporre sulla confezione per informare in maniera trasparente il consumatore su quello che sta comprando e che, in un secondo tempo, andrà a mangiare.

Tra queste informazioni troviamo, citate all’Art. 9 del Regolamento, la denominazione dell’alimento, l’elenco ingredienti, la presenza di allergeni, la percentuale di alcuni ingredienti, le quantità della confezione, la scadenza, le modalità di conservazione (per citarne alcuni).

Tra le facoltative invece, troviamo facilmente quelle definite come indicazioni nutrizionali o nutritional claim, come ad esempio “ricco di fibre”, “senza zuccheri”, “light”, che però non sono da confondere con le indicazioni sulla salute, o health claims, i quali sottolineano invece un effetto benefico sulla salute, come ad esempio “contribuisce a rafforzare le difese naturali dell’organismo”.

La Commissione Europea, nel 2006, ha adottato il Regolamento No 1924/2006 (o Regolamento Claims) per far fronte alla necessità di armonizzare queste diciture, con scopo primo quello di garantire un’informazione chiara al consumatore e soprattutto definire dei requisiti (scientifici) sui quali si basano queste diciture.

Per quanto riguarda le indicazioni nutrizionali, il regolamento Claims all’allegato I, riporta le “Indicazioni nutrizionali e relative condizioni di applicazione” come ad esempio <<FONTE DI FIBRE: L’indicazione che un alimento è fonte di fibre e ogni altra indicazione che può avere lo stesso significato per il consumatore sono consentite solo se il prodotto contiene almeno 3 g di fibre per 100 g o almeno 1,5 g di fibre per 100 kcal>>. In questa sezione sono infatti stati standardizzate queste espressioni e rese comuni a tutti gli stati Membri.

 

Discorso diverso invece per le indicazioni sulla salute. L’introduzione di tale regolamento ha sancito per esse una vera a propria pre-validazione da parte dell’Autorità della Sicurezza Alimentare (EFSA) e della Commissione prima dell’utilizzo sulle etichette alimentari.

In questo senso, l’EFSA ha il compito di valutare, tramite il suo parere scientifico, la veridicità dell’associazione alimento-effetto benefico, secondo una correlazione causa-effetto e approvare quindi, in seconda battuta, il relativo claim. La validazione da parte delle autorità permette l’utilizzo del claim salutistico.

Il Regolamento Claims descrive come sottomettere una richiesta di autorizzazione, la quale è accompagnato da una guida, rilasciata da un Panel di EFSA, dove vengono riportate le istruzioni su come fornire il materiale necessario alla valutazione.

Tra i compiti dell’EFSA rientra quello di fornire consulenza scientifica su*:

*(per ogni punto il link in riferimento del sito EFSA)

Negli anni è diventato evidente quando l’approvazione di un health claim sia un processo difficile: molte sono state le proposte non approvate. Le evidenze scientifiche a supporto, solitamente, non sono tali da confermare la relazione causa-effetto e quindi vengono bocciate dai Panel di EFSA.

Una panoramica sulla situazione dei claims la si può trovare al link: https://ec.europa.eu/food/safety/labelling_nutrition/claims/register/public/?event=search

Dal punto di vista del consumatore, la difficoltà nell’ottenere un health claim, potrebbe essere interpretata con un aumentata fiducia per quelli che invece sono stati approvati. Se non altro, una nota positiva.

New Regulation sets out the requirements for the manufacture and marketing of  articles intended to come into contact with food

 

As we all know, food comes into contact with many materials and articles during its production, processing, storage, preparation and serving, before its eventual consumption. Such materials and articles are called Food Contact Materials (FCMs).

FCMs are either intended to be brought into contact with food, are already in contact with food, or can reasonably be brought into contact with food or transfer their constituents to the food under normal or foreseeable use; it includes direct or indirect contact (ex. Containers for transporting food, machinery to process food, packaging materials, kitchenware and tableware).

Regulation (EC) 10/2011 (the “Plastics Regulation“) sets out the requirements for the manufacture and marketing of plastic materials and articles intended to come into contact with food. These requirements supplement the general rules laid down in Regulation (EC) No 1935/2004 (the “Framework Regulation”) on materials and articles intended to come into contact with food.

Article 16 of the EU food contact material Framework Regulation (EC) 1935/2004 requests the Declaration of Compliance (DoC); more details are set out in Annex IV of the Plastics Regulation (EU) 10/2011.

The DoC is a document delivered by the supplier to his customer at marketing stages up to but excluding the retailer. It has two main aims:

  • It confirms to the customer the compliance of the product with the relevant requirements of the Plastics Regulation and the Framework Regulation.
  • It provides the consumer with relevant information necessary to establish or check the compliance of the product with relevant legislation.

The purpose of the DoC is to demonstrate that the product is fully compliant with certain regulations and specify the testing methods applied to prove this. Ultimately it comes down to demonstrating that the food contact product is safe and doesn’t contain or transfer restricted chemicals or heavy metals.

It means that all European manufacturers of plastic material that comes into contact with food (including recycled plastics), active and intelligent materials, ceramics and regenerated cellulose film are obliged to issue a DoC for the articles and products they provide. For other types of food contact materials (i.e, paper, inks), DOC is not mandatory at the moment.

The DoC requirement extends all the way from the chemical supplier to any intermediate plastic supplier (suppliers of things like plastic granules and masterbatch) to the supplier of the finished plastic article, to the distributor and finally to the end-user.

According to Annex IV of the “Plastic Regulation”, there are 9 important items that have to be on a DoC:

  1. The identity and address of the business operator issuing the declaration of compliance. A DoC needs to contain information to ensure that the product is traceable if needed.

 

  1. The identity and address of the business operator that manufacturers or imports the plastic material or article. The official name and address of the manufacturing company. If the same company is issuing the DoC and manufacturing/importing the product, points 1 and 2 can be combined into one. This information, together with that contained in point one above will help

determine responsibility and traceability of the FCM if necessary

 

  1. The identity of the plastic material or article. Including the trade name, manufacturer’s code, catalogue reference number or any other code identifier that will allow the downstream user to adequately identify and trace the material. You need to know which product/products are covered in the DoC. The products should be specifically identifiable via something like an item number. With regard to the materials used, it is important to declare the type of polymer used in the material. Other materials – such as adhesives, coatings or inks – should also be listed.

 

  1. The date of the declaration. This date indicates that the product was compliant with the legislation in place at that time. Given that the legislation is ever evolving, it is possible that it can become more restrictive and compliant products can subsequently become non-compliant due to legislative amendments.

 

  1. Confirmation that the plastic material or article complies with all applicable regulations. This confirms that the plastic article is manufactured using only monomers, other substances and additives that are listed and authorised under (EU) 10/2011. The DoC should also mention that the article complies with the overall migration limit (OML). Details about the test conditions, such as any food simulants used and the OM test number according to Annex V to (EU) 10/2011, can be included.

Part of complying with (EU) 10/2011 is that a company’s manufacturing processes must comply with good manufacturing practices (GMP) as set out in Regulation (EC) 2023/2006. This regulation should therefore also be mentioned, if appropriate.

  1. Information on substances with restrictions in Annex I or II of (EU) 10/2011. This provides the identity of any substances with specific migration limits (SML) in Annex I and II of (EU) 10/2011, or information about the presence of any such substances. There should also be confirmation that the substances featuring SMLs do not migrate above the migration limit, if used under the specified conditions.

 

  1. Dual use additives. Dual-use additives are substances that can be used by food business to perform a technological function in food as well as having a function as additives in the manufacture of certain FCMs. Information on the use of dual-use additives should be provided to guarantee they are compliant with the legislation applying to Food Additives/ Flavourings and Food Contact Materials.
  2. Specifications on the use of the FCM, that includes:

(i) type or types of food with which it is intended to be put in contact; It is important to know which kind (aqueous, acidic, alcoholic, fatty and/or dry) of food the plastic product is intended for use with. Only products that have been tested in the food simulants 10% ethanol, 3% acetic acid and olive oil are suitable for use in contact with all food types. You should be aware of any restrictions in food types.

(ii) time and temperature of treatment and storage in contact with the food; How long can you use the product in contact with food and at which temperatures? This information is crucial for the safety of your food products.

(iii) ratio of food contact surface area to volume used to establish the compliance of the material or article; This is technical information from the test laboratory about the ratio of food contact surface area to volume that has been used to determine the compliance of the product. This figure is often given in dm2/ml.

  1. Functional barrier. When a functional barrier is used in multi-layer material or article, the confirmation that the material or article complies with the requirements of Article 13(2), (3) and (4) or Article 14(2) and (3) of the Plastics Regulation (EU) 10/2011. This point is only relevant for multi-layer articles that feature a functional barrier. This point confirms that the non-authorised additives behind the functional barrier are not mutagenic, carcinogenic or toxic for human reproduction, and are not in nano-form. It also confirms that the non-authorised substances comply with the detection limit of 0.01 mg/kg.

 

With this, you should be updated about all the requirements featured in DoC and what to look for the next time you receive one.

In order to allow the exchange of relevant information, the information to be included in the DoC is set out in standard format in Annex IV of the Plastics Regulation.

It is recommended that the DoC and the Adequate Information are issued in one or more EU languages that are easily understood both by the supplier and by the customer. The information given has to be clear and distinct. Information should relate to the actual composition of the material. Several materials with different composition leading to significant differences in reportable substances cannot be covered by one DoC.

One DoC can cover a number of variations of a material or article which differ in their size, shape, thickness or colour or in the source of supply of one or a few of the components, leading to a limited number of variations in the reportable substances, provided that all reportable substances are listed.

The EU Rules on food contact materials can be of general scope, i.e. apply to all FCMs or apply to specific materials only. EU law may be complemented with Member States national legislation if specific EU rules do not exist.

The safety of FCM is evaluated by the European Food Safety Authority (EFSA).

The safety of Food Contact Materials is tested by the business operators placing them on the market, and by the competent authorities of the Member States during official controls. Scientific knowledge and technical competence on testing methods is being maintained by the European Reference Laboratory for Food Contact Materials (EURL-FCM).

Union legislation on food contact materials at EU level aims to:

  • Protect consumers’ health
  • Ensure the effective functioning of the internal market

An EU declaration of conformity (DoC) is a mandatory document that a manufacturer or his European authorised representative (if the manufacturer is based outside the EU) needs to sign to declare that their products comply with the EU requirements.

By drawing up and signing the EU Declaration of Conformity, the manufacturer assumes responsibility for the compliance of the product by Reg. No 10/2011 on plastic materials and articles intended to come into contact with food (the “Plastics Regulation”).

The EU Declaration of Conformity

 

 

Le tappe del Bisfenolo A

 

Il bisfenolo A (BPA), è un composto organico di sintesi con due gruppi fenolici geminali. È impiegato nella produzione delle plastiche in policarbonato (molto diffuse per le proprietà di trasparenza, resistenza termica e meccanica) utilizzate nei recipienti per uso alimentare e nelle resine epossidiche usate in pellicole e nel rivestimento protettivo interno, presente nella maggior parte delle lattine per alimenti e bevande.

L’uso del BPA nei MOCA (materiali a contatto con gli alimenti) è autorizzato nell’Unione Europea ai sensi del regolamento 10/2011/UE, che riguarda i materiali e gli oggetti di materia plastica destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari.

Il BPA è autorizzato per l’impiego a contatto con i prodotti alimentari anche in altri Paesi (es. gli Stati Uniti, il Giappone).

Nel 2006 l’EFSA ha concluso la sua prima valutazione completa dei rischi da BPA. Ad oggi, il BPA è considerato un interferente endocrino, cioè una sostanza in grado di danneggiare la salute alterando l’equilibrio endocrino, soprattutto nella fase dello sviluppo all’interno dell’utero e nella prima infanzia. Pertanto, può alterare lo sviluppo dei sistemi riproduttivo, nervoso ed immunitario. Ma vediamo come negli anni il BPA è stato considerato.

Dal 2009 il BPA è inserito nell’elenco delle sostanze vietate nei prodotti cosmetici (Regolamento (CE) 1223/2009).

Dal 2011 il suo uso è vietato per la fabbricazione di biberon di policarbonato per lattanti (Regolamento (UE) 321/2011).

L’EFSA ha esaminato le nuove informazioni scientifiche apparse sul BPA nel 2008, 2009, 2010 e 2016.

Nel gennaio 2015, l’EFSA pubblica gli esiti del proprio riesame integrale della tossicità e dell’esposizione al BPA, e riduce la dose giornaliera tollerabile (DGT) da 50 a 4 µg/kg di peso corporeo.

Numerosi studi continuano a essere portati avanti per comprendere l’effetto a basse dosi. Essendo un interferente endocrino, cioè una sostanza in grado di danneggiare la salute alterando l’equilibrio endocrino, soprattutto nella fase dello sviluppo all’interno dell’utero e nella prima infanzia, il BPA potrebbe avere effetti sulla salute che non seguono funzioni matematiche lineari ed essere tossico a dosi più basse di quelle prese in considerazione per le normali valutazioni normative. Pertanto, può alterare lo sviluppo dei sistemi riproduttivo, nervoso ed immunitario.

Nel 2017 viene aggiunto alla Candidate List of Substances of Very High Concern dall’European Chemical Agency (ECHA).

Nel dicembre del 2021 è uscita la bozza di valutazione ex novo del BPA dove il gruppo CEP (esperti dell’EFSA sui materiali a contatto con gli alimenti, gli enzimi e i coadiuvanti tecnologici) ha stabilito una DGT di 0.04 nanogrammi/kg di peso corporeo al giorno. L’abbassamento di 100 mila volte del valore è il risultato della valutazione di studi apparsi nella letteratura dal 2013 al 2018, in particolare quelli che evidenziano effetti avversi del Bisfenolo A sul sistema immunitario.

Confrontando i nuovi limiti con le stime dell’esposizione dei consumatori al BPA tramite l’alimentazione, l’EFSA conclude che sia l’esposizione media che quella elevata superano la nuova dose giornaliera in tutte le fasce di età, dando così adito a preoccupazioni di termini di salute. Il presidente del gruppo CEP, Claude Lambré ha dichiarato:” Questa bozza aggiornata è il risultato di un’accurata valutazione durata diversi anni. Abbiamo applicato un approccio sistematico per selezionare e valutare le evidenze disponibili. I nuovi studi scientifici apparsi nella letteratura ci hanno aiutato ad affrontare importanti elementi di incertezze circa la tossicità del Bisfenolo A”.

Per questa nuova valutazione è stato effettuato un approfondito lavoro preparatorio da parte degli esperti dell’EFSA, tra cui la pubblicazione e poi sperimentazione di un protocollo di valutazione in termini di pericolo nel 2017 e nel 2019.

Tutte le parti interessate sono invitate a presentare osservazioni sulla bozza di parere tramite l’apposita pagina della consultazione pubblica entro l’8 febbraio 2022. Gli esperti del gruppo CEP e del gruppo di lavoro sulla nuova valutazione del BPA presenteranno gli elementi scientifici su cui poggia la bozza di parere in una riunione tecnica riservata agli stakeholders di interesse il 24 gennaio 2022.

Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici

 

Siamo alla fine del 2021, un altro anno che, a causa Covid-19, si è portato dietro disagi e ritardi in tutti campi, non ultimo anche quello del settore biologico, in ritardo di un anno.

Con la pubblicazione del Reg. di esecuzione (CE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (liste positive delle sostanze ammesse -fertilizzanti, fitofarmaci, additivi, coadiuvanti tecnologici, ecc.- che dal 1° gennaio 2022 andranno a sostituire quelle attualmente contenute del Reg. CE 889/08) possiamo considerare completato il percorso di migrazione verso la nuova legge europea.

Il Reg. (CE) N. 848/2018 entra in vigore il 01/01/2022 insieme al relativo Reg. di esecuzione (CE) 2021/279 della Commissione del 22/02/2021 che riguarda invece i controlli, la rintracciabilità, la conformità e l’etichettatura dei prodotti biologici.

Il Regolamento (CE) N. 848/2018 va a ridefinire l’intero quadro normativo in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici includendo prodotti strettamente legati all’agricoltura, armonizzando le regole applicabili agli operatori dell’UE di paesi terzi tramite l’introduzione del sistema di controllo della conformità, semplificando l’accesso al regime per i piccoli operatori e, inoltre riesaminando le norme sulla produzione animale biologica e introducendo le regole sulla produzione per le nuove specie (es. conigli).

Trattandosi di una legge quadro, il Reg. 848/2018 si limita a fissare i principi fondamentali atti a garantire la persistenza delle caratteristiche e qualità biologiche dei prodotti in tutte le fasi della loro produzione e commercializzazione.

Cosa significa esattamente <<biologico>>, la parola che va così di moda negli ultimi tempi? In poche parole, BIO (l’abbreviazione di “biologico) è il metodo di coltivazione caratterizzato dall’impiego esclusivo – anziché di fertilizzanti e antiparassitari chimici di sintesi – di concimi organici e, come pesticidi, di preparazioni naturali (decotti e macerati di erbe appropriate, alghe e minerali polverizzati, ecc.), nonché di predatori naturali (microrganismi, insetti, uccelli) dei funghi, batteri e insetti che provocano malattie nelle piante.

Per quanto riguarda il benessere animale, è stabilito che in ambito biologico l’obiettivo è realizzare condizioni migliorative rispetto a quelle generalmente previste dalle norme dell’Unione in materia di zootecnica. Viene così posta attenzione alle condizioni degli animali negli allevamenti, dalla loro densità negli spazi a disposizione, all’accesso all’aria aperta, ecc.

Le norme investono tutte le fasi della filiera agroalimentare: produzione, preparazione, lavorazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione fino alla fornitura al consumatore finale (vedi a tal fine l’art. 23 e l’allegato III) e sono volte a tutelare i soggetti che a vario titolo ci partecipano.

In linea con questo obiettivo, la produzione biologica è integrata nella Politica Agricola Comune o PAC attraverso la previsione di corrispettivi e meccanismi di incentivazione per gli agricoltori che la adottano.

Il nuovo regolamento si applica a tutti i prodotti agricoli vivi o comunque non trasformati, trasformati per finalità alimentare, ai mangimi e al materiale riproduttivo vegetale, provenienti da agricoltura, allevamento, acquacoltura ed apicoltura. I prodotti a cui il regolamento si applica sono riportati nell’allegato I dello stesso. Tra questi per esempio troviamo lieviti, sale marino e altri, gomme e resine naturali, oli essenziali.

Nell’ambito di applicazione del regolamento non sono inclusi i prodotti che provengono dalla caccia o dalla pesca di animali selvatici, poiché il loro processo produttivo non può essere pienamente controllato, così come la produzione animale “senza terra”, ad eccezione del caso dell’apicoltura.

Non rientrano nella produzione biologica le colture di piante idroponiche, questo perché la produzione biologica si basa sul principio secondo cui i vegetali devono essere nutriti tramite le radici in contatto col suolo vivo, traendo beneficio dall’ecosistema che lo caratterizza.

Nel regolamento vengono introdotte comunque le nuove eccezioni che riguardano la produzione di semi germogliati o cespi di cicoria e la produzione in vaso di piante ornamentali e di erbe aromatiche che sono vendute in vaso al consumatore, o coltivate in «aiuole demarcate».

Un’altra esclusione riguarda gli alimenti preparati dalle collettività nei loro locali, salva l’applicazione di norme nazionali (rimane comunque escluso l’utilizzo del logo di produzione biologica dell’UE).

Regolamento è suddiviso tra principi (articoli 5, 6 e 7), norme generali di produzione (articoli da 9 a 11- validi per tutte le tipologie di prodotti biologici), e norme dedicate alle singole categorie: vegetali (art. 12), materiale riproduttivo vegetale (art. 13), animali (art. 14), alghe e animali di acquacoltura (art. 15), alimenti trasformati (art. 16), mangimi trasformati (art. 17), vino (art. 18) e lieviti (art. 19).

Seguono le disposizioni specifiche per quanto riguarda l’autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzate per l’uso nella produzione biologica (art. 24), gli obblighi dell’OSA in caso di sospetto di non conformità (art. 27) e misure precauzionali da porre per evitare che ciò accada (art. 28). Segue la parte che riguarda l’etichettatura (art. 30 – 33), la certificazione biologica (art. 34 – 36), i controlli ufficiali (art. 37 – 43), l’import-export di prodotti biologici (art. 44 – 49) e le norme di chiusura (art. 50 – 61).

Gli allegati I e I, come detto sopra, riguardano rispettivamente l’elenco dei prodotti biologici e l’elenco dei prodotti antiparassitari autorizzati. L’allegato III considera norme di dettaglio su raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti, mentre l’allegato IV reca le traduzioni di “biologico” in tutte le lingue UE. Ancora, l’allegato V presenta il logo di produzione biologica UE e l’allegato VI, infine, contiene un fac-simile di certificato biologico, con tutti gli elementi necessari.

Regolamento al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=IT 

I primi modelli di etichettatura nutrizionale sintetica

 

Nel contesto della “strategia Farm to Fork – F2F” (dalla fattoria alla forchetta), l’Unione europea ha voluto proporre un sistema di etichettatura nutrizionale obbligatoria “Front of pack- FOP” (fronte pacco) armonizzato a livello comunitario, che dovrebbe essere proposto entro la fine del 2022.

Lo scopo delle etichette FOP è guidare il consumatore verso scelte alimentari salutari che migliorino l’aspettativa e la qualità di vita riducendo la spesa sanitaria. In questo senso la dieta mediterranea è riconosciuta come il modello alimentare più idoneo al conseguimento di tale obiettivo.

Nel 2017, viene adottato in Francia, e negli anni successivi anche in Germania, Belgio, Paesi Bassi, Lussemburgo, Svizzera e Spagna, Nutri-Score, il primo modello di etichettatura nutrizionale sintetica.

Nutri-Score è supportato da basi scientifiche molto solide che hanno dimostrato l’efficacia nell’aiutare i consumatori a orientare le scelte verso alimenti più favorevoli alla salute. È uno strumento semplice, intuitivo e comprensibile basato sulla scelta dei colori (modello semaforo, dal verde al rosso) abbinata alle lettere (da A a E).

Come viene calcolato Nutri-Score? Considerati 100 grammi di prodotto, viene analizzato il contenuto di sostanze benefiche, come fibre, legumi, frutta e verdure, e quelle invece che devono essere limitate, come zuccheri, sale, acidi grassi saturi, noti per essere associati a problemi come obesità, diabete e malattie cardiache. Attraverso un calcolo matematico che tiene conto di questi aspetti sopra citati, si arriva a un punteggio finale, che permette di assegnare sia un colore che una lettera a uno specifico alimento.

L’etichetta Nutri-Score ha un duplice obiettivo:

  1. aiutare i consumatori a giudicare, con un colpo d’occhio al momento dell’acquisto, la qualità nutrizionale globale degli alimenti, comparare i prodotti tra di loro e orientare le scelte e i comportamenti per migliorare la salute,
  2. spingere gli industriali a riformulare la composizione nutrizionale degli alimenti che producono per essere posizionarsi meglio nella scala del Nutri-Score rispetto ai concorrenti e migliorare la qualità nutrizionale dell’offerta alimentare in maniera globale.

Bisogna ricordarsi anche che il semaforo permette sia di confrontare la qualità nutrizionale di alimenti appartenenti alla stessa categoria (per esempio, olio d’oliva viene classificato con il miglior punteggio possibile tra gli oli vegetali, (nella categoria C), ed è quindi migliore dell’olio di soia, girasole e mais, classificati in D, e dell’olio di cocco e di palma e burro, nella categoria E), sia e di fare il confronto dello stesso prodotto venduto da marchi differenti o di confrontare alimenti appartenenti a famiglie differenti, a condizione che ci sia una vera rilevanza nelle condizioni di uso o di consumo. Per fare un esempio pratico, confrontare, in termini di Nutri-Score, l’olio d’oliva con la coca-cola light sarebbe un improprio utilizzo di questo strumento.

In alternativa al Nutri-Score francese nasce lo standard italiano, Nutrinform Battery con il concetto di non etichettare nessun alimento come buono o cattivo ma di mostrare l’apporto energetico dei prodotti e i loro valori nutrizionali, utilizzando un grafico a forma di batteria che considera le singole porzioni, facilitando anche la comprensione di come un prodotto specifico può essere parte di una dieta sana. Questo schema non impatta sulle scelte dei consumatori, spingendoli verso alcuni prodotti invece di altri, ma esercita un approccio educativo.

La relazione scientifica, presentata dalla Prof.ssa Maria Lisa Clodoveo, dal titolo “Med Index: la risposta al Nutri Score per l’olio extra vergine salutistico” ha illustrato un nuovo sistema di etichettatura sviluppato partendo dall’analisi dei punti di debolezza del Nutri Score.

Med-Index promuove la Dieta Mediterranea, incoraggiando la filiera agroalimentare verso prodotti sani e sostenibili.

Il sistema di etichettatura ideato a Bari mostra, attraverso una piramide, quante porzioni sono incluse nella confezione etichettata, quanta attività fisica è necessaria per compensare l’energia fornita dall’alimento e che punteggio ha in termini di sostenibilità nutrizionale, ambientale e sociale.

Il Med-Index è un’etichetta positiva che guida i consumatori verso le scelte migliori eliminando i problemi dell’asimmetria di informazione tipici di alcuni prodotti, come, ad esempio, l’olio extra vergine di oliva, che nel caso del Nutri Score, raccoglie lo stesso punteggio dell’olio di oliva, nonostante la ricchissima letteratura scientifica internazionale presente che sottolinea la differenza, in termini salutistici, tra le due categorie di olio.

L’implementazione del Med Index può creare un dialogo costruttivo con l’industria essendo uno strumento semplice e positivo per i consumatori che possono essere informati sia sugli aspetti qualitativi dei prodotti alimentari che sull’impatto del sistema produttivo del prodotto.

La proposta del Med Index è un primo passo, aperto allo scambio e al confronto in vista della scelta armonizzata del sistema di etichettatura nutrizionale obbligatoria previsto dalla “Strategia Farm to Fork” e mira a coinvolgere l’intera comunità.

Bisogna tenere presente che lo scopo di un logo nutrizionale non è di classificare gli alimenti in “sani” o “non sani” in valore assoluto, come farebbe un logo binario (bene contro male), ma di fornire ai consumatori un’informazione, in valore relativo, che permette, in un colpo d’occhio, di poter confrontare la qualità nutrizionale degli alimenti e come integrarli nella propria dieta

Aspettiamo il 2022.

Cos’è l’ossido di etilene?

L’ossido di etilene (o ossirano) è un composto chimico, organico, strutturalmente molto semplice: è un epossido che si ottiene per ossidazione dell’etilene. È presente in forma liquida ma avendo una temperatura di ebollizione molto bassa (11° C) si trova in forma gassosa a temperatura e pressione ambiente, forma nella quale viene principalmente utilizzato. È classificato come estremamente infiammabile, esplosivo all’aria, molto irritante e tossico per inalazione. Secondo Regolamento (EC) No 1272/2008 (CLP) è anche listato in categoria 1B: mutageno, cancerogeno e tossico per la riproduzione.

Essendo molto reattivo, l’ossido di etilene viene impiegato nelle procedure di sterilizzazione in molti settori: dalla sterilizzazione di impianti, alla sterilizzazione di strumenti chirurgici, a quella di magazzini alimentari. Può essere anche utilizzato come agente sterilizzante alternativamente alla pastorizzazione per i prodotti termolabili, dove il calore non può essere impiegato poiché distruggerebbe i prodotti di interesse.

In “natura” siamo esposti all’ ossido di etile che proviene dagli scarichi dei motori e del fumo di sigaretta. In queste circostanze, tuttavia, l’esposizione non prolungata e in spazi aperti non costituisce un rischio elevato per la nostra salute, contrariamente a quanto invece avverrebbe per un’esposizione prolungata e diretta in spazi chiusi. Negli impianti chimici, per esempio, dove questa molecola è un intermedio o il prodotto finale, l’operatore deve assicurarsi di prendere precauzioni adeguate per non esporsi alla sostanza.

Il settore alimentare e l’ossido di etilene

 

Parallelamente all’esposizione per inalazione, anche l’ingestione è un aspetto considerevole della tossicità dell’ossido di etile. L’utilizzo di questa sostanza per la disinfezione nelle produzioni alimentari – rimozioni muffe o parassiti- è pratica comune, principalmente per quanto riguarda la disinfezione di magazzini di stoccaggio di materie prime e prodotti finiti.

Prima che venisse bandito dal territorio Europeo, l’ossido di etilene veniva utilizzato come antiparassitario (pesticida) dei raccolti.  Attualmente invece esso non risulta più presente nella lista delle sostanze attive dei fitosanitari (Plant Protection Product) dell’Unione proprio in quanto molto tossico per l’uomo.

Nonostante il suo profilo, il suo utilizzo è ancora consistente, tanto che in è disciplinato in Europa dal Regolamento (CE) N. 396/2005 il quale ne riporta i limiti massimi negli alimenti (concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale). Il Regolamento definisce una soglia dello 0.05 mg/kg di ossido di etilene espresso come sommatoria di ossido di etilene più di-cloro etanolo (un suo prodotto derivato). Gli alimenti presenti sul mercato nell’Unione devono attenersi a tali limiti per non costituire un danno al consumatore.

Il Sistema di Allerta Rapida per Alimenti e Mangimi (RASFF: Rapid Alert System for Food and Feed)

 

Negli ultimi mesi del 2020 e nel corso del 2021, l’interesse all’ossido di etilene è salito alle stelle. Molti prodotti già sul mercato riportavano 1000 volte le quantità consentite di ossido di etilene. Il RASFF ha lanciato numerosi allarmi, informando gli stati Membri a ritirare i prodotti eccedenti i limiti. In Italia si parla di 250 allerte per ossido di etilene sinora (potrebbero essere di più).

Tra i prodotti ritirati troviamo semi di sesamo (principalmente dall’India), noci, cumino e altre spezie, riso e farine ma anche ingredienti utilizzati in integratori alimentari come lo psillio biondo. Di notevole scalpore è stata la questione dell’additivo alimentare E 410, la farina di semi di Carrube, utilizzato come addensante nella produzione alimentare, nei gelati per esempio. Elevati valori di ossido di etilene si sono trovati in tale additivo, compromettendo non solo l’additivo in se ma tutti i lotti di prodotti finiti dove esso è stato utilizzato. Analogamente, accanto alle carrube, anche la gomma di guar (E 412) si è vista coinvolta in elevati richiami dal mercato.

La Commissione Europea si è espressa in merito dichiarando che tutti i prodotti contenenti l’additivo E 410 il cui limite di rilevabilità di ossido di etilene è positivo, devono essere ritirati tempestivamente dal mercato.

Il caso più eclatante ha interessato, a partire da quest’estate sino ad ora, la Francia. Dall’8 giugno, infatti, il RASFF ha confermato la contaminazione di ossido di etilene di entrambi gli additivi (E 410, E 412) obbligando la Francia a ritirare dal mercato un all’incirca 2000 e più prodotti dagli scaffali contenenti tali additivi contaminati.

Data la vasta quantità di prodotti non conformi, ci si aspetta che un controllo a tappeto venga effettuato anche sui prodotti in entrata dai Paesi extra-UE nel prossimo periodo.

 

 

Un po’ di storia

 

La N-fosfometil-glicina, il glifosato, fu scoperto negli anni ‘70 dal chimico statunitense J. E. Franz e commercializzato dall’azienda Monsanto con il nome Roundup®. La capacità di controllare tutte le erbe infestanti dei raccolti fa riscuotere subito al glifosato un grande successo negli Stati Uniti, diventando in poco tempo l’erbicida più venduto. La Monsanto non è l’unica formulatrice di glifosato, esso infatti, come  sostanza attiva si trova sul mercato in diverse formulazioni. Dato il suo grande successo, la Monsanto inizia di pari passi a commercializzare culture resistenti al glifosato, in modo da aumentare l’efficacia e la selettiva dell’erbicida.

Il maccanismo di azione del glifosato è quello di interferire con la sintesi di alcuni amminoacidi aromatici (fenilalanina, tirosina e triptofano) delle piante, essenziali per la loro sopravvivenza. Dal momento che questi amminoacidi non vengono sintetizzati dall’organismo umano, ma assunti con la dieta, la tossicità verso l’uomo sembra trascurabile e l’utilizzo massivo di tale erbicida in USA e in Europa non viene considerato inizialmente rischioso per la salute.

Nonostante le basi teoriche scientifiche a sostegno della sicurezza dell’erbicida, negli anni il glifosato ha destato sospetti di sicurezza e si è trasformato in un nemico della salute pubblica nonché di quella ambientale. Negli Stati Uniti alcuni stati hanno bandito l’utilizzo dell’erbicida, molte associazioni dei consumatori si sono opposte sostenendo la pericolosità dei residui di erbicida nel cibo, è apparsa reale la correlazione tra l’esposizione degli operatori agricoli esposti al glifosato e l’insorgenza di tumori e linfomi non-Hodgkin. Nel 2015 l’Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) ha riclassificato il glifosato come “possibile cancerogeno” sulla base di alcuni studi di genotossicità e cancerogenicità.

In Europa, l’Agenzia della Sicurezza Alimentare (EFSA) non considera il glifosato, ad oggi, come cancerogeno. L’EFSA definisce la tossicità del glifosato con una dose soglia (0.5 mg/kg perso corporeo: 40 mg per un umo di 80kg) oltre la quale la tossicità è evidente, mala quale, se rispettata, non metterebbe a rischio la salute umana.

Nel 2017 il glifosato ha ottenuto un’approvazione quinquennale nell’UE, volta a scadere il 15 dicembre 2022. Fino ad allora il glifosato potrà essere utilizzato come sostanza attiva nei prodotti fitosanitari, sempre previa autorizzazione da parte delle autorità nazionali dopo valutazione della sicurezza.

 

Cosa c’è di nuovo?

 

Quattro Stati Membri -Francia, Paesi Bassi, Svezia e Ungheria- hanno avviato un progetto di valutazione del rischio del glifosato e l’hanno sottopost, in un fascicolo di 11000 pagine, all’attenzione di EFSA e ECHA (l’Agenzia Europea delle sostanze chimiche); nella proposta dei quattro Stati membri non è prevista alcuna modifica della classificazione attuale dell’erbicida. Le due agenzie hanno avviato una consultazione pubblica come prima parte della valutazione.  Sono attesi aggiornamenti e una nuova valutazione del rischio in merito al glifosato entro la fine del 2022, quando la Commissione Europea dovrà esprimersi nuovamente in merito alla sua approvazione.

La normativa e l’utilizzo

 

Il Regolamento 1333/2008 sugli additivi alimentari, in vigore dal dicembre 2008,  lista gli additivi alimentari ammessi all’interno della filiera alimentare sul territorio europeo e descrive le modalità di impiego di questi nella produzione.

Cos’è un additivo? Per additivo alimentare si intende “qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti”.

Senza una funzioni tecnologica, volta al mantenimento o produzione dell’alimento, la sostanza aggiunta non viene considerata additivo. Tale funzione diversifica gli additivi dagli aromi e dagli enzimi, definiti, rispettivamente, dal Regolamento 1334/2008 e il Regolamento 1332/2008. L’aggiunta di additivi non giustificati da ruolo tecnologico non è consentita in nessun alimento.

L’allegato I del Regolamento classifica gli additivi in 26 categorie, di seguito elencate:

  • Coloranti
  • Conservanti
  • Antiossidanti
  • Regolatori di acidità
  • Acidificanti
  • Edulcoranti*
  • Supporti
  • Agenti antischiumogeni
  • Agenti schiumogeni
  • Addensanti
  • Emulsionanti
  • Stabilizzanti
  • Stabilizzanti
  • Agenti di carica
  • Agenti di resistenza
  • Esaltatori di sapidità*
  • Gelificanti
  • Sali di fusione
  • Agenti sequestranti
  • Agenti di rivestimento
  • Agenti umidificanti
  • Gas di imballaggio
  • Propellenti
  • Agenti lievitanti
  • Agenti di trattamento delle farine

*Spesso confusi, gli edulcoranti non sono aromi ma additivi. Così come gli esaltatori di sapidità. 

Per ogni additivo vi sono espressi i limiti di utilizzo e le eventuali restrizioni per alcuni alimenti specifici: non tutti gli additivi possono essere utilizzati in tutti gli alimenti.

Prima di entrare in commercio, gli additivi vengono valutati da un Panel di esperti di EFSA che conduce un’attenta analisi del profilo tossicologico della sostanza. La sicurezza d’uso della sostanza va di pari passo ai requisiti di purezza chimica. Il consumatore è protetto da un’attenta analisi del rischio per quanto riguarda l’utilizzo degli additivi alimentari, i quali sono permessi solo a dimostrata necessità. La valutazione tossicologica viene effettuata derivando un valore sicuro di assunzione giornaliera dal quale vengono derivati i limiti di ogni additivo.

Il Regolamento (CE) n. 1331/2008 stabilisce una procedura unica per l’autorizzazione degli additivi, degli enzimi ed aromi alimentari. I dati necessari per presentare una domanda per un additivo sono molto simili ai dati richiesti per un Novel Food (a questo proposito, ci si può trovare nella situazione di dover registrare un additivo nuovo che è al contempo un novel food).

Nella comunità Europea gli additivi vengono registrati con un numero E progressivo, unico e identificativo del singolo additivo. Fanno eccezione alcuni casi dove il numero E è rappresentativo, invece, di una classe o più sostanze  (esempio: acidi grassi con numero E570, includono acido caprilico, caprico, laurico, miristico, palmitico, stearico e oleico).  Il Regolamento n° 1169/2011 sull’etichettatura degli alimenti obbliga l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) ad apporre in etichetta la presenza di eventuali additivi all’interno del suo prodotto riportando il relativo numero E o la sostanza specifica (es. E300; acido ascorbico).

Gli elenchi o liste positive degli additivi alimentari sono stati istituiti con i seguenti provvedimenti comunitari:

  • il Regolamento (UE) n. 1129/2011 che istituisce l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 (testo consolidato al 2017)
  • il Regolamento (UE) n. 1130/2011 che istituisce l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1333/2008 (che definisce l’utilizzo di additivi alimentari in altri additivi alimentari, negli aromi e negli enzimi)
  • il Regolamento (UE) n. 1131/2011 che ha modificato l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda i glicosidi steviolici.