
Produzione ed etichettatura dei prodotti biologici
Siamo alla fine del 2021, un altro anno che, a causa Covid-19, si è portato dietro disagi e ritardi in tutti campi, non ultimo anche quello del settore biologico, in ritardo di un anno.
Con la pubblicazione del Reg. di esecuzione (CE) 2021/1165 del 15 luglio 2021 che autorizza l’utilizzo di taluni prodotti e sostanze nella produzione biologica e stabilisce i relativi elenchi (liste positive delle sostanze ammesse -fertilizzanti, fitofarmaci, additivi, coadiuvanti tecnologici, ecc.- che dal 1° gennaio 2022 andranno a sostituire quelle attualmente contenute del Reg. CE 889/08) possiamo considerare completato il percorso di migrazione verso la nuova legge europea.
Il Reg. (CE) N. 848/2018 entra in vigore il 01/01/2022 insieme al relativo Reg. di esecuzione (CE) 2021/279 della Commissione del 22/02/2021 che riguarda invece i controlli, la rintracciabilità, la conformità e l’etichettatura dei prodotti biologici.
Il Regolamento (CE) N. 848/2018 va a ridefinire l’intero quadro normativo in materia di produzione ed etichettatura dei prodotti biologici includendo prodotti strettamente legati all’agricoltura, armonizzando le regole applicabili agli operatori dell’UE di paesi terzi tramite l’introduzione del sistema di controllo della conformità, semplificando l’accesso al regime per i piccoli operatori e, inoltre riesaminando le norme sulla produzione animale biologica e introducendo le regole sulla produzione per le nuove specie (es. conigli).
Trattandosi di una legge quadro, il Reg. 848/2018 si limita a fissare i principi fondamentali atti a garantire la persistenza delle caratteristiche e qualità biologiche dei prodotti in tutte le fasi della loro produzione e commercializzazione.
Cosa significa esattamente <<biologico>>, la parola che va così di moda negli ultimi tempi? In poche parole, BIO (l’abbreviazione di “biologico) è il metodo di coltivazione caratterizzato dall’impiego esclusivo – anziché di fertilizzanti e antiparassitari chimici di sintesi – di concimi organici e, come pesticidi, di preparazioni naturali (decotti e macerati di erbe appropriate, alghe e minerali polverizzati, ecc.), nonché di predatori naturali (microrganismi, insetti, uccelli) dei funghi, batteri e insetti che provocano malattie nelle piante.
Per quanto riguarda il benessere animale, è stabilito che in ambito biologico l’obiettivo è realizzare condizioni migliorative rispetto a quelle generalmente previste dalle norme dell’Unione in materia di zootecnica. Viene così posta attenzione alle condizioni degli animali negli allevamenti, dalla loro densità negli spazi a disposizione, all’accesso all’aria aperta, ecc.
Le norme investono tutte le fasi della filiera agroalimentare: produzione, preparazione, lavorazione, trasporto, stoccaggio, distribuzione fino alla fornitura al consumatore finale (vedi a tal fine l’art. 23 e l’allegato III) e sono volte a tutelare i soggetti che a vario titolo ci partecipano.
In linea con questo obiettivo, la produzione biologica è integrata nella Politica Agricola Comune o PAC attraverso la previsione di corrispettivi e meccanismi di incentivazione per gli agricoltori che la adottano.
Il nuovo regolamento si applica a tutti i prodotti agricoli vivi o comunque non trasformati, trasformati per finalità alimentare, ai mangimi e al materiale riproduttivo vegetale, provenienti da agricoltura, allevamento, acquacoltura ed apicoltura. I prodotti a cui il regolamento si applica sono riportati nell’allegato I dello stesso. Tra questi per esempio troviamo lieviti, sale marino e altri, gomme e resine naturali, oli essenziali.
Nell’ambito di applicazione del regolamento non sono inclusi i prodotti che provengono dalla caccia o dalla pesca di animali selvatici, poiché il loro processo produttivo non può essere pienamente controllato, così come la produzione animale “senza terra”, ad eccezione del caso dell’apicoltura.
Non rientrano nella produzione biologica le colture di piante idroponiche, questo perché la produzione biologica si basa sul principio secondo cui i vegetali devono essere nutriti tramite le radici in contatto col suolo vivo, traendo beneficio dall’ecosistema che lo caratterizza.
Nel regolamento vengono introdotte comunque le nuove eccezioni che riguardano la produzione di semi germogliati o cespi di cicoria e la produzione in vaso di piante ornamentali e di erbe aromatiche che sono vendute in vaso al consumatore, o coltivate in «aiuole demarcate».
Un’altra esclusione riguarda gli alimenti preparati dalle collettività nei loro locali, salva l’applicazione di norme nazionali (rimane comunque escluso l’utilizzo del logo di produzione biologica dell’UE).
Regolamento è suddiviso tra principi (articoli 5, 6 e 7), norme generali di produzione (articoli da 9 a 11- validi per tutte le tipologie di prodotti biologici), e norme dedicate alle singole categorie: vegetali (art. 12), materiale riproduttivo vegetale (art. 13), animali (art. 14), alghe e animali di acquacoltura (art. 15), alimenti trasformati (art. 16), mangimi trasformati (art. 17), vino (art. 18) e lieviti (art. 19).
Seguono le disposizioni specifiche per quanto riguarda l’autorizzazione di prodotti e sostanze utilizzate per l’uso nella produzione biologica (art. 24), gli obblighi dell’OSA in caso di sospetto di non conformità (art. 27) e misure precauzionali da porre per evitare che ciò accada (art. 28). Segue la parte che riguarda l’etichettatura (art. 30 – 33), la certificazione biologica (art. 34 – 36), i controlli ufficiali (art. 37 – 43), l’import-export di prodotti biologici (art. 44 – 49) e le norme di chiusura (art. 50 – 61).
Gli allegati I e I, come detto sopra, riguardano rispettivamente l’elenco dei prodotti biologici e l’elenco dei prodotti antiparassitari autorizzati. L’allegato III considera norme di dettaglio su raccolta, imballaggio, trasporto e magazzinaggio dei prodotti, mentre l’allegato IV reca le traduzioni di “biologico” in tutte le lingue UE. Ancora, l’allegato V presenta il logo di produzione biologica UE e l’allegato VI, infine, contiene un fac-simile di certificato biologico, con tutti gli elementi necessari.
Regolamento al link: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32008R0889&from=IT
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