Additivi alimentari

La normativa e l’utilizzo

 

Il Regolamento 1333/2008 sugli additivi alimentari, in vigore dal dicembre 2008,  lista gli additivi alimentari ammessi all’interno della filiera alimentare sul territorio europeo e descrive le modalità di impiego di questi nella produzione.

Cos’è un additivo? Per additivo alimentare si intende “qualsiasi sostanza abitualmente non consumata come alimento in sé e non utilizzata come ingrediente caratteristico di alimenti, con o senza valore nutritivo, la cui aggiunta intenzionale ad alimenti per uno scopo tecnologico nella fabbricazione, nella trasformazione, nella preparazione, nel trattamento, nell’imballaggio, nel trasporto o nel magazzinaggio degli stessi, abbia o possa presumibilmente avere per effetto che la sostanza o i suoi sottoprodotti diventino, direttamente o indirettamente, componenti di tali alimenti”.

Senza una funzioni tecnologica, volta al mantenimento o produzione dell’alimento, la sostanza aggiunta non viene considerata additivo. Tale funzione diversifica gli additivi dagli aromi e dagli enzimi, definiti, rispettivamente, dal Regolamento 1334/2008 e il Regolamento 1332/2008. L’aggiunta di additivi non giustificati da ruolo tecnologico non è consentita in nessun alimento.

L’allegato I del Regolamento classifica gli additivi in 26 categorie, di seguito elencate:

  • Coloranti
  • Conservanti
  • Antiossidanti
  • Regolatori di acidità
  • Acidificanti
  • Edulcoranti*
  • Supporti
  • Agenti antischiumogeni
  • Agenti schiumogeni
  • Addensanti
  • Emulsionanti
  • Stabilizzanti
  • Stabilizzanti
  • Agenti di carica
  • Agenti di resistenza
  • Esaltatori di sapidità*
  • Gelificanti
  • Sali di fusione
  • Agenti sequestranti
  • Agenti di rivestimento
  • Agenti umidificanti
  • Gas di imballaggio
  • Propellenti
  • Agenti lievitanti
  • Agenti di trattamento delle farine

*Spesso confusi, gli edulcoranti non sono aromi ma additivi. Così come gli esaltatori di sapidità. 

Per ogni additivo vi sono espressi i limiti di utilizzo e le eventuali restrizioni per alcuni alimenti specifici: non tutti gli additivi possono essere utilizzati in tutti gli alimenti.

Prima di entrare in commercio, gli additivi vengono valutati da un Panel di esperti di EFSA che conduce un’attenta analisi del profilo tossicologico della sostanza. La sicurezza d’uso della sostanza va di pari passo ai requisiti di purezza chimica. Il consumatore è protetto da un’attenta analisi del rischio per quanto riguarda l’utilizzo degli additivi alimentari, i quali sono permessi solo a dimostrata necessità. La valutazione tossicologica viene effettuata derivando un valore sicuro di assunzione giornaliera dal quale vengono derivati i limiti di ogni additivo.

Il Regolamento (CE) n. 1331/2008 stabilisce una procedura unica per l’autorizzazione degli additivi, degli enzimi ed aromi alimentari. I dati necessari per presentare una domanda per un additivo sono molto simili ai dati richiesti per un Novel Food (a questo proposito, ci si può trovare nella situazione di dover registrare un additivo nuovo che è al contempo un novel food).

Nella comunità Europea gli additivi vengono registrati con un numero E progressivo, unico e identificativo del singolo additivo. Fanno eccezione alcuni casi dove il numero E è rappresentativo, invece, di una classe o più sostanze  (esempio: acidi grassi con numero E570, includono acido caprilico, caprico, laurico, miristico, palmitico, stearico e oleico).  Il Regolamento n° 1169/2011 sull’etichettatura degli alimenti obbliga l’Operatore del Settore Alimentare (OSA) ad apporre in etichetta la presenza di eventuali additivi all’interno del suo prodotto riportando il relativo numero E o la sostanza specifica (es. E300; acido ascorbico).

Gli elenchi o liste positive degli additivi alimentari sono stati istituiti con i seguenti provvedimenti comunitari:

  • il Regolamento (UE) n. 1129/2011 che istituisce l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 (testo consolidato al 2017)
  • il Regolamento (UE) n. 1130/2011 che istituisce l’allegato III del Regolamento (CE) n. 1333/2008 (che definisce l’utilizzo di additivi alimentari in altri additivi alimentari, negli aromi e negli enzimi)
  • il Regolamento (UE) n. 1131/2011 che ha modificato l’allegato II del Regolamento (CE) n. 1333/2008 per quanto riguarda i glicosidi steviolici.