
Il biologico e le novità dal 2021
Il Regolamento n° 2018/848 relativo alla produzione biologica e all’etichettatura dei prodotti biologici abroga il precedente Regolamento n° 834/2007 e, letto congiuntamente al Regolamento di esecuzione (UE) 2021/279 della Commissione del 22 febbraio 2021, regola nuovamente l’intero settore del biologico introducendo interessanti novità.
Il termine biologico o all’inglese organic definisce una categoria di prodotti (dall’alimentare, all’agricolo, ai mangimi) che derivano da tecniche di produzione che sono strutturate al fine di salvaguardare l’ambiente, il clima, le risorse, la biodiversità e non per ultimo il benessere dell’animale. Caratteristica centrale della produzione biologica è, inoltre, la sostenibilità e quindi la promozione della produzione locale. L’articolo 4 e l’articolo 5 sviscerano ampiamente quelli che sono gli obiettivi e i principi generali della produzione biologica.
L’attenzione verso le condizioni di vita dell’animale era già tema di interesse nel Regolamento sui controlli ufficiali n° 2017/625 ma chiaramente il settore biologico impone standard più altri in questi termini; le condizioni di vita includono la qualità dell’ambiente in cui l’animale viene tenuto per esempio.
L’ambito di applicazione descritto dall’articolo 2 vede prodotti agricoli vivi o non trasformati, compresi sementi e altro materiale riproduttivo vegetale, prodotti agricoli trasformati destinati a essere utilizzati come alimenti, i mangimi e taluni prodotti che vengono elencati specificatamente nell’allegato I del Regolamento (tra questi figurano lieviti, sale, gomme e resine naturali, la cera d’api, gli oli essenziali). Le norme si applicano a qualsiasi operatore in qualunque fase della produzione, preparazione e distribuzione della merce di interesse etichettata come biologica.
Parallelamente, non vengono inclusi in questo Regolamento prodotti della caccia o della pesca di animali selvatici in quanto il controllo di tali produzioni non può essere garantito. Eccezione viene fatta all’apicoltura che invece viene inclusa come biologica, se condotta secondo determinati criteri.
Il riconoscimento di una produzione biologica può essere emesso da un ente di controllo di terza parte e rilasciato per singola categoria. Allo stesso tempo, però, diversi enti di certificazione possono riconoscere diverse categorie dello stesso operatore biologico. La frequenza di controllo prevede un controllo annuale che può diventare biennale in caso di assenza di frode per tre anni consecutivi.
Essendo che il biologico certifica di fatto una produzione, un’azienda vede la certificazione su tutta la sua produzione. Tuttavia, è possibile la certificazione di alcuni soli prodotti purché la gestione di questi e di quelli convenzionali sia distinguibile e controllabile.
Una delle novità interessanti introdotte dal nuovo regolamento è la possibilità di conseguire una certificazione di gruppo, vantaggiosa per i piccoli produttori che possono condividere costi di tale certificazione. I requisiti perché questo possa essere perseguito sono:
- il costo dell’iter di riconoscimento e verifica dovrà essere superiore al 2% rispetto al fatturato generato da prodotti biologici;
- il fatturato annuale dovrò essere inferiore a 25.000 euro;
- le superfici dovranno essere diverse per tipologie produttive,
- le attività devono trovarsi geograficamente vicine tra loro;
- ci sarà una personalità legale unica;
- il sistema di controllo interno dovrà essere unificato così come la distribuzione sul mercato dei prodotti biologici certificati.
Di nuova introduzione è anche la possibilità di commercializzare prodotti biologici in Stati Membri diversi che hanno residui di sostanze chimiche più alti, ma sempre inferiori al regolamento EU. Questo significa che i Paesi Membri non potranno impedire l’ingresso sul mercato di prodotti biologici provenienti da altri paesi UE con limiti residuali più elevati di sostanze non autorizzate nazionalmente (sempre rispettando i limiti dei regolamenti comunitari).
Dal Regolamento viene anche valutata la questione delle sementi biologiche e no, i quali ultimi ancora impiegati per la produzione di prodotti etichettati biologici. La deroga dell’utilizzo di sementi non biologiche per la produzione di alimenti biologici cesserà nel 2035, anno a partire dal quale i prodotti biologici saranno definibili tali solo quando anche le sementi sono biologiche, introducendo così un divieto dell’uso di sementi non biologici in un sistema di produzione biologico.
Il periodo di conversione, descritto come il periodo in cui l’azienda passa da convenzionale a biologico viene previsto per un lasso di tempo di 12 mesi durante i quali i prodotti non potranno essere etichettati come biologici. Alcuni prodotti, tuttavia, che ricadono in categorie limitate (art. 10.4), possono tuttavia essere commercializzati come “biologici in conversione”.
Il regolamento è entrato in vigore il 17 giugno 2018, ma si applica a partire dal 1° gennaio 2021, nonostante esso preveda delle deroghe anche alla data di applicazione di specifici articoli.
Link per il Regolamento https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/PDF/?uri=CELEX:32018R0848
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