
Regolamento 2019/1381 e l’operatore del settore alimentare
Tra pochi giorni il Regolamento 2019/1381, relativo alla trasparenza e alla sostenibilità dell’analisi del rischio nella filiera alimentare dell’Unione, anche conosciuto come Regolamento sulla trasparenza, entrerà in vigore dopo un anno e mezzo dalla sua pubblicazione (6 settembre 2019).
Il 27 marzo 2021 le disposizioni stabilite dal Regolamento verranno considerate obbligatorie e verranno applicate alla filiera alimentare; di particolare impatto saranno quelle volte a modificare il Regolamento 178/2002 sulla gestione degli studi a supporto della sicurezza degli alimenti. Ma andiamo con ordine.
Il Regolamento trasparenza nasce sulla scia di un’azione dei cittadini contro il Glifosato, il pesticida più usato al mondo che suscita da anni discussioni e pareri discordanti (European Citizens’ Initiative (ECI): “ban glyphosate and protect people and the environment from toxic pesticides”). In questa occasione, i cittadini hanno domandato alle Autorità più trasparenza per quanto riguardava i dati scientifici a sostegno del suo uso, trasparenza che ha portato la Commissione Europea a rivedere il framework di regolamenti del settore alimentare per valutare se questo fosse “fit for purpose” (adatto agli scopi che si prefigge).
Il così chiamato “Fitness Check” al framework del settore alimentare si è concluso con una revisione dei seguenti Regolamenti:
- Regolamento quadro del settore alimentare (Reg. n° 178/2002)
- OGM (coltivazione e per alimenti / mangimi) (Reg. n° 1829/2003)
- Additivi per mangimi, aromi di affumicatura (Reg. n° 2065/2003)
- Materiali a contatto con gli alimenti (Reg. n° 1935/2004)
- Additivi, aromi and enzimi alimentari (Reg. n° 1331/2008)
- Prodotti fitosanitari (Reg. n° 11074/2009)
- Nuovi alimenti (Novel Foods) (Reg. n° 2015/2283)
I principali obiettivi del Regolamento, che va a modificare parte dei regolamenti precedentemente menzionati, sono volti a migliorare la trasparenza tra l’operatore del settore alimentare, l’Autorità (EFSA) e il consumatore finale. Il consumatore avrà a disposizione più dati per “controllare” le posizioni prese da EFSA e dall’industria. In dettaglio, i quattro pilastri sui quali l’intero regolamento si basa, possono essere riassunti in:
- Sostenibilità e governance di EFSA, cooperazione e maggior coinvolgimento degli Stati Membri;
- Qualità e affidabilità degli studi presentati a sostegno delle conclusioni giunte sui prodotti regolamentati nella catena alimentare;
- Migliore comunicazione del rischio;
- Trasparenza nella valutazione del rischio da parte del l’Unione.
Tra le novità più grandi c’è l’inserimento di quello che potrebbe essere definito come un confronto pre-submission, ossia una consultazione con EFSA prima della presentazione di un dossier. In tal senso, l’operatore del settore alimentare, che intende immettere sul mercato un nuovo alimento o rispondere ad una particolare problematica, potrà confrontarsi con EFSA in merito alla strategia scientifica più conforme al raggiungimento dei suoi risultati ed avere un parere da EFSA su come procedere.
Parallelamente a questa possibilità, viene inserito invece l’obbligo di notificare l’EFSA sugli studi che si intendono condurre; notifica che deve essere confermata sia dai laboratori incaricati che dal richiedente e che deve presentare il titolo, l’ambito, la struttura di prova, le date di inizio e di completamento pianificate. I dossier contenenti studi che non sono stati pre-notificati al tempo, non saranno considerati validi, se non giustificati a tal senso.
Una volta accettato un dossier, l’EFSA avrà il compito di istituire una banca dati pubblica dove gli studi commissionati dall’industria e svolti dai laboratori certificati saranno disponibili al pubblico. Le operazioni di post-submission vedranno la pubblicazione di una versione non confidenziale dei dossier, da parte di EFSA, e l’inizio della valutazione. Gli studi a sostegno verranno resi pubblici e l’EFSA potrà lanciare una consultazione per il raccoglimento di più dati disponibili.
Ulteriori informazioni vengono date dal Regolamento in merito alla confidenzialità di alcune parti dei dossier, che verranno garantite tali in seguito a giustificazioni sostenibili. Gli Stati Membri acquisiscono un ruolo rilevante all’interno dell’organo decisionale, in quanto ogni stato dovrà eleggere un rappresentante esperto da inserire all’interno del Management Board di EFSA.
Sulla carta, se il sistema proposto viene rispettato, sarà più facile accedere ad informazioni quali quelle sulla sicurezza dei prodotti sulle nostre tavole, aumentando la fiducia del consumatore verso le autorità. Al contempo, però, c’è da chiedersi se un aumento degli steps richiesti, prima di giungere ad una registrazione, non si traduca in tempistiche eterne e un rallentamento delle procedure dalle quali l’operatore alimentare potrebbe uscirne penalizzato.
Regolamento consultabile: https://eur-lex.europa.eu/legal-content/IT/TXT/?uri=CELEX%3A32019R1381
Ministero della Salute: http://www.salute.gov.it/portale/news/p3_2_1_1_1.jsp?lingua=italiano&menu=notizie&p=dalministero&id=5282
Latest posts
-
21 November, 2023 Blog Pharma
New Alternative Methodologies (NAM): a new approach
-
14 November, 2023 Chemical
REACH Restriction on Microplastics