16 Jun Regolamento 2020/878 e Schede di Sicurezza – aggiornamenti incombenti
Ancora 6 mesi di tempo per aggiornare le SDS al nuovo formato
Per tutte le aziende che gestiscono e forniscono SDS questo è un momento impegnativo, in quanto stiamo andando incontro a 2 scadenze importanti che le riguardano.
Mancano infatti 6 mesi alla fine del periodo transitorio che permette di redigere le schede con l’ormai vecchio formato secondo il Regolamento 2015/830; dal 1° gennaio 2023, infatti, tutte le SDS dovranno essere aggiornate e fornite in conformità al nuovo Regolamento 2020/878.
Nel 2020 è stato pubblicato il Regolamento 2020/878, che va a sostituire l’Allegato II del Regolamento (CE) n. 1907/2006 (REACH) e tutti i successivi aggiornamenti. Tale regolamento si applica dal 1° gennaio 2021 e prevede un periodo transitorio di 2 anni, nei quali è possibile continuare a fornire le schede in conformità al Regolamento 2015/830. Chi, quindi, non ha ancora provveduto ad aggiornare le proprie SDS, ha ancora circa 6 mesi a disposizione per renderle conformi alle nuove disposizioni.
Ma quali sono le principali modifiche apportate col nuovo formato? Quali le sezioni interessate? Vediamole insieme:
- UFI: se una miscela è legata, in conformità all’Allegato VIII del CLP, ad un UFI (identificatore unico di formula), e se l’UFI è riportato in SDS, l’UFI va riportato in sezione 1.1
- Interferenti endocrini: in caso di sostanze considerate interferenti endocrini conformemente ai criteri stabiliti nel Regolamento Delegato (UE) 2017/2100 o nel Regolamento (UE) 2018/605, devono essere fornite informazioni. L’identità delle sostanze con proprietà di interferenza endocrina che sono contenute in miscele va inserita nella sezione 3.2 della sds quando presenti in concentrazione ≥ 0,1 %. Inoltre, informazioni sugli interferenti endocrini vanno riportate in sezione 2.3, 11.2 e 12.6.
- Nanoforme: vanno riportate informazioni per le sostanze con dimensioni nanometriche. Per le schede di sostanze, la sezione che subisce un impatto maggiore è la 9, in cui devono essere riportate le caratteristiche delle particelle; inoltre, in sezione 1 della scheda si riporta la dicitura “nanoforma”.
- Sezioni 3: sia nelle sds di sostanze sia in quelle di miscele, è necessario riportare in questa sezione, se disponibili, le seguenti informazioni:
- Stima di tossicità acuta
- Fattori M
- Limiti di concentrazione specifici
Per quanto riguarda la sezione 3.2, vengono abbassati alcuni limiti di concentrazione per l’inserimento in scheda delle sostanze contenute in miscela e viene introdotto il limite ≥0,1% per gli interferenti endocrini.
Per quanto riguarda le schede di sicurezza destinate all’Italia, un’altra data va tenuta da conto: il 1 ottobre 2022. Il Decreto del 28 dicembre 2020, riguardante le nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato, stabilisce che, da tale data, in sezione 1.4 vengano riportati gratuitamente i numeri di telefono dei 10 CAV (centri antiveleni):
CAV | Numero di emergenza |
Centro Antiveleni di Bergamo
Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXII |
800 88 33 00 |
Centro Antiveleni di Milano
Ospedale Niguarda Ca’ Granda |
+39 02 6610 1029 |
Centro Antiveleni di Roma
CAV Policlinico “A. Gemelli”, Dipartimento di Tossicologia Clinica |
+39 06 305 4343 |
Centro Antiveleni di Roma
CAV Policlinico “Umberto I”, Università di Roma |
+39 06 4997 8000 |
Centro Antiveleni di Firenze
Az. Osp. “Careggi” U.O. Tossicologia Medica, S.O.D. di Tossicologia Clinicaicologia Clinica |
+39 055 794 7819 |
Centro Antiveleni di Pavia
CAV Centro Nazionale di Informazione Tossicologica, IRCCS Fondazione Maugeri |
+39 03 822 4444 |
Centro Antiveleni di Roma
CAV “Osp. Pediatrico Bambino Gesù” Dip. Emergenza e Accettazione DEA |
+39 06 6859 3726 |
Centro Antiveleni di Foggia
Az. Osp. Univ. Foggia |
+39 800 183 459 |
Centro Antiveleni di Napoli
Az. Osp. “A. Cardarelli” |
+39 081 54 53 333 |
Centro Antiveleni di Verona
Azienda Ospedaliera Integrata Verona |
+39 800 011 858 |
Per ulteriori dettagli, potete consultare il Regolamento 2020/878 e la guida ECHA sulle schede di sicurezza.
Fonti:
Regolamento (UE) 2020/878 della Commissione del 18 giugno 2020
DECRETO 28 dicembre 2020. Modifica dell’allegato XI del decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65. Nuove procedure di notifica delle miscele pericolose prima dell’immissione sul mercato.
https://echa.europa.eu/documents/10162/2324906/sds_it.pdf/4c34f76f-89a8-4d01-a08f-d09a555cbc16
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