Etichette cosmetiche e requisiti regolatori: cosa sapere nel 2026

Obblighi normativi per le etichette dei cosmetici e dei prodotti di bellezza

L’etichetta è l’elemento più importante del packaging cosmetico e viene regolarmente supervisionata dalle autorità regolatorie competenti.
Queste si assicurano che l’etichetta sia conforme, permettendo al consumatore di sapere cosa c’è all’interno del prodotto, quali precauzioni adottare per il suo utilizzo e per quanto tempo il prodotto può essere utilizzato in sicurezza.

Nel 2026 le informazioni da riportare in etichetta sono elencate nell’Articolo 19 del Regolamento (CE) 1223/2009. Tali informazioni devono essere riportati sul contenitore e sull’imballaggio del prodotto in caratteri indelebili, facilmente leggibili e visibili.
La lingua richiesta per le informazioni è definita dalla legge dello Stato membro di destinazione del prodotto.

Cos’è un cosmetico?

Il Regolamento (CE) 1223/2009 (link al regolamento) definisce un prodotto cosmetico come:

“qualsiasi sostanza o miscela destinata ad essere applicata sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni) oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo esclusivamente o prevalentemente di pulirli, profumarli, modificarne l’aspetto, proteggerli, mantenerli in buono stato o correggere gli odori corporei.”

 All’interno di questa definizione rientrano vari tipi di prodotti come ad esempio: make-up, creme idratanti, saponi, tinte e cere per capelli, dentifrici e creme solari.
Alcuni prodotti, oltre a ricadere sotto questa definizione, potrebbero essere classificati anche secondo altri regolamenti, portando a casistiche borderline tra cosmetici, dispositivi medici, farmaci, biocidi, etc. che necessitano di essere analizzate di volta in volta.

Quali informazioni sono obbligatorie?

Le indicazioni richieste per le etichette dei prodotti cosmetici sono rispettivamente:

  1. Nome e indirizzo della Persona Responsabile.
    Deve essere evidenziata la persona resp che rende disponibile il PIF (Product Information File). Nei prodotti importati, deve essere indicato anche il paese d’origine.
  2. Contenuto nominale espresso in peso/volume, riportato secondo il sistema metrico decimale.
  3. Data di durata minima o PAO (Period After Opening).
    Data entro la quale il prodotto cosmetico è sicuro per l’uso, mentre il PAO è richiesto in sostituzione alla data di scadenza per i cosmetici con durata minima superiore a 30 mesi.
  4. Precauzioni particolari per l’uso.
    Devono essere riportate quelle indicate negli Allegati III e IV, le precauzioni per l’uso professionale e quelle indicate dal valutatore della sicurezza all’interno del PIF.
  5. Numero di lotto oppure riferimento identificativo.
  6. Funzione del prodotto cosmetico, quando questa non risulti chiara dalla sua presentazione.
  7. Elenco degli ingredienti.
    Gli ingredienti devono essere riportati secondo la nomenclatura INCI, in ordine di peso. Fanno eccezione i composti aromatici e odoranti (che possono essere indicati come “parfum” o “aroma”) e i coloranti (che devono essere indicati con il numero del Color Index).

Cos’è un ingrediente cosmetico?

Secondo le normative che regolano i prodotti cosmetici, un ingrediente è qualsiasi sostanza o miscela intenzionalmente usata all’interno del prodotto.
Non vengono invece considerati ingredienti le impurezze e le sostanze tecniche ausiliarie usate durante la produzione ma assenti nel prodotto finito, che quindi non andranno riportati in etichetta.

Cosa fare quando non è possibile applicare l’etichetta?

Se ingredienti e precauzioni non possono essere indicati sul prodotto, devono essere riportati su un foglio o etichetta allegata, segnalata al consumatore tramite il simbolo previsto dall’Allegato VII. Nel caso di saponi, perle da bagno e altri piccoli prodotti dove è fisicamente impossibile riportare l’elenco degli ingredienti su etichette o foglietti, tali informazioni devono apparire su un avviso posto nelle immediate vicinanze del contenitore in cui il prodotto è esposto per la vendita.

Regolamento CLP ed etichettatura cosmetica

Il Regolamento (CE) 1272/2008 (CLP) non si applica ai prodotti cosmetici.
Fanno eccezione gli spray con propellente, in quanto soggetti anche alla direttiva aerosol (75/324/CEE). Pertanto, su questo tipo di prodotti, possono essere riportati dei pittogrammi di pericolo che ne indichino l’infiammabilità.

Requisiti etichettatura in breve

Un prodotto cosmetico ha diversi requisiti di etichettatura e l’etichetta è fondamentale all’interno del PIF del prodotto cosmetico.
Essa permette al consumatore di utilizzare il prodotto in modo consapevole, evitando usi impropri e pericolosi. Come per ogni requisito del Regolamento 1223/2009, la Persona Responsabile garantisce che tutte le informazioni siano correttamente riportate in etichetta.

Ad oggi rimanere conformi diventa sempre più difficile con i requisiti normativi in costante cambiamento.
Per questo c’é ChemSafe per te! Offriamo servizi personalizzati tra cui:

  • Consulenza di valutazione della conformità secondo il Regolamento cosmetici UE.
  • Revisione delle etichette secondo la normativa vigente.
  • Redazione del PIF (Product Information File).

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