Novità PMC sulle linee guida per la pubblicità: cosa c’è da sapere

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Il 21 Luglio 2025 è stata pubblicata una nuova linea guida che va a regolare la pubblicità e le metodologie di promozione accettate dei Presidi Medico Chirurgici (PMC) e di altri presidi sanitari, ad esempio Dispositivi Medici e Dispositivi Medico-diagnostici.

Ricordiamo che i PMC sono disinfettanti (per l’igiene umana e per le superfici), insetticidi e repellenti soggetti ad autorizzazione nazionale ai sensi dell’articolo 89 del BPR.

Durante l’ultima Conferenza del Ministero della Salute, la “Conferenza Nazionale sui Prodotti Chimici” svolta dal 29 al 31 Ottobre, è stato ricordato a tutti i professionisti che, per questi dispositivi, è obbligatorio richiedere l’autorizzazione prima di divulgare al consumatore finale qualsiasi forma di pubblicità.

Su cosa si concentra la nuova linea guida?

La linea guida offre un chiaro vademecum per avere pratiche autorizzative più veloci e contemporaneamente riuscire a mantenere intatto il messaggio che si vuole comunicare al consumatore, senza distorsioni legate a tagli non desiderati.

Inoltre, evidenzia chiaramente quali siano i contenuti e i modi di diffusione soggetti ad autorizzazione, evitando spiacevoli sanzioni o danneggiamenti dell’immagine dovuti, ad esempio, all’oscuramento del sito aziendale.

Quali sono le regole per una pubblicità efficace?

Secondo le linee guida, queste sono alcune regole d’oro da seguire per una pubblicità trasparente e conforme:

  1. L’autorizzazione è richiesta solo in caso di una pubblicità rivolta al consumatore finale;
  2. Possono essere approvati solo claim già autorizzati in etichetta; per esempio, un prodotto disinfettante approvato solo per l’attività battericida, non potrà vantare claim virucidi (vedi nel dettaglio l‘etichettatura dei prodotti fitosanitari);
  3. Le immagini sono considerate uno strumento di comunicazione quindi un prodotto approvato per l’uso all’interno delle case non potrà riportare in etichetta immagini di giardini o di vita all’aria aperta;
  4. L’approvazione è richiesta anche per i siti aziendali che promuovono l’immagine del prodotto;
  5. È consentita la pubblicità sui social network (quali Facebook, Tik Tok, Instagram, You tube) a patto che siano disabilitate tutte le funzionalità riguardanti i “commenti e le reazioni” (like pubblici, emoticon e simili).
  6. Anche Internet è soggetto ad autorizzazione siccome è considerato un mezzo di diffusione;
  7. Testimonial o personaggi noti non possono raccomandare o esprimere una preferenza, sia pure implicita, per l’utilizzo del prodotto;
  8. Non sono autorizzate pubblicità comparative;
  9. L’autorizzazione di un messaggio pubblicitario già concessa dal Ministero della Salute per uno o più mezzi di diffusione (carta stampata, televisione, radio, internet, ecc.) può essere estesa ad altri canali di diffusione che supportino la medesima modalità di rappresentazione (audio o audiovideo o immagine-testo);

Quando non è richiesta l’autorizzazione?

Non è necessario richiedere l’autorizzazione per le attività che riguardano la promozione del marchio aziendale in generale, a patto che non sia menzionato specificamente un prodotto, la sua immagine o etichetta.

Allo stesso tempo, anche tutti i messaggi rivolti agli operatori professionali non sono soggetti ad autorizzazione.

 

Per una comprensione più dettagliata, raccomandiamo di leggere con attenzione la linea guida, e per qualsiasi domanda o interpretazione non esitate a contattare i nostri uffici, dove troverete consulenti regolatori esperti e aggiornati, essendo in costante contatto con le Autorità Competenti, che potranno darvi supporto nella valutazione del vostro materiale in maniera esaustiva.