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CLP

Il regolamento UE 1272/08

REACH

Il regolamento 1906/2006/EC

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Il regolamento REACH (1906/2006/EC)

Il regolamento REACH, entrato in vigore nell'anno 2007, è il frutto di una lunga discussione tra il legislatore europeo e l'industria che si ebbe il suo inizio nel febbraio 2001 al momento della pubblicazione del White Paper Document da parte della Commissione Europea.
Il sistema REACH rappresenta una vera e propria rivoluzione di tutta la politica europea sulla sicurezza chimica; esso tenta infatti di sanare clamorosi "buchi" di conoscenza per le cosiddette sostanze esistenti e punta con vigore a conoscere tutta la catena di fornitura della sostanza chimica.
Concettualmente il REACH si pone l'obiettivo di valutare i rischi che pongono le sostanze chimiche partendo dalla considerazione del pericolo intrinseco delle stesse ma andando a porre attenzione ai loro rischi per l'uomo (ambienti di lavoro, consumatori e esseri umani esposti eventualmente lungo la catena alimentare) e nei confronti dell'ambiente (eco-tossicità, persistenza, bioaccumulo, proprietà speciali) nei comparti ambienti tipici acqua, aria e suolo. Si enfatizza quindi nel REACH il concetto del rischio delle sostanze (come tali, in preparati e/o in articoli) richiedendo per esse il processo di registrazione, valutazione ed autorizzazione e partendo da una quantità minima di produzione o importazione di 1 tonnellata/anno per singola società chimica responsabile di tale produzione o importazione. Il complementare regolamento CLP si occupa del pericolo intrinseco dei prodotti (sostanze e preparati) e della loro comunicazione lungo la catena di approvvigionamento (Supply chain).
La prima fase operativa dell'applicazione del regolamento REACH si è conclusa il 2 dicembre 2008 con la fine del periodo di pre-registrazione con il quale potevano essere comunicate all'ECHA (Agenzia Europea Chimica) tutte le sostanze che possedevano alcune caratteristiche; essenzialmente quelle già codificate con numero EINECS. Siamo ora nel periodo dei SIEFs (Substance Information Exchange Forum) nel quali società che hanno in comune la stessa sostanza pre-registrata devono condividere le informazioni di sicurezza per giungere ad una registrazione condivisa.
Peraltro si sono già formati circa 150 consorzi, associazioni volontarie di società produttrici o importatrici, che portano avanti il lavoro di registrazione condividendone tutti i relativi costi.
Le sostanze pre-registrate possono dilazionare la loro registrazione secondo tre fasce di tonnellaggio o pericolosità (in alcuni casi):

  • 30 novembre 2010 > di 1000 tpa o CMR o Pericolose per l'ambiente (> 100 tpa)
  • 30 maggio 2013 > 100 tpa
  • 30 maggio 2018 > 1 tpa

Cruciale la registrazione delle sostanze (alcune migliaia) nella prima fascia di scadenza (30 novembre 2010) in quanto i programmi di sperimentazione sono piuttosto corposi e le sostanze sono in alcuni casi pesantemente classificate.

A seguito della registrazione, avverranno le seguenti fasi:

  • Controllo di completezza da parte dell'ECHA
  • Valutazione di merito da parte degli Stati Membri
  • Assegnazione del numero di registrazione
  • Autorizzazione per le sostanze di particolare preoccupazione (SVHC = Substance of Very High Concern)
  • Possibili restrizioni di uso


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